Art. 9 
 
                           Prove di esame 
 
    1. Il concorso si svolgera' mediante esame e consistera'  in  due
prove scritte e una prova orale che comprendera' anche l'accertamento
della conoscenza della lingua straniera prescelta e delle capacita' e
attitudini all'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. 
    2. La Commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di  valutazione  delle  prove  concorsuali  da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di  assegnare  i  punteggi
attribuiti alle singole prove. Essa, immediatamente prima dell'inizio
di ciascuna prova orale, determina i  quesiti  da  porre  ai  singoli
candidati per ciascuna delle materie  di  esame.  Tali  quesiti  sono
proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 
    3. Le prove scritte verteranno su: 
      a) ordinamento penitenziario con particolare  riferimento  alla
organizzazione degli istituti e dei servizi penitenziari; 
      b)  pedagogia  con  particolare  riferimento  agli   interventi
relativi all'osservazione e  al  trattamento  dei  detenuti  e  degli
internati. 
    4. Saranno ammessi alla  prova  orale  i  candidati  che  avranno
riportato il punteggio  di  almeno  21/30  in  ciascuna  delle  prove
scritte. 
    5. La prova orale vertera'  sulle  materie  oggetto  delle  prove
scritte e inoltre su: 
      a) elementi di  diritto  costituzionale  e  amministrativo  con
particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego; 
      b) elementi di psicologia e sociologia del disadattamento; 
      c) elementi di criminologia; 
      d) elementi di scienza dell'organizzazione. 
    6. Le prove scritte si svolgeranno nel luogo  e  nelle  date  che
saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sara'  pubblicato
sul sito ufficiale del Ministero della giustizia. Tale  pubblicazione
avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 
    7. I candidati ai quali non  sia  stata  comunicata  l'esclusione
sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per  l'assunzione  e  dovranno  presentarsi  nel
luogo e nei  giorni  indicati  nel  provvedimento  di  cui  al  comma
precedente. 
    8. La prova orale si  intende  superata  se  il  candidato  avra'
conseguito una votazione di almeno 21/30. 
    9.  I  candidati  interessati  riceveranno   all'indirizzo   mail
indicato nella  domanda,  la  comunicazione  del  voto  riportato  in
ciascuna delle prove scritte  e  della  data  in  cui  dovra'  essere
sostenuta la prova orale, almeno venti giorni prima della stessa. 
    10. I candidati che non si presenteranno nei  giorni  e  nell'ora
previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati  esclusi
dal concorso.