LA COMMISSIONE RIPAM 
 
    Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto, in particolare, l'art. 35, comma  5,  del  citato  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che,  tra  l'altro,  disciplina  la
Commissione per l'attuazione del Progetto di  riqualificazione  delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM); 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3; 
    Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare,  l'art.  74,  comma  7-ter,
secondo cui, tra l'altro,  le  procedure  concorsuali  sono  volte  a
valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti  specifici  e
di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle
manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con  il  profilo
professionale da reclutare. Le predette procedure  sono  svolte,  ove
possibile,  con  l'ausilio  di  strumentazione  informatica   e   con
l'eventuale supporto di societa' e professionalita' specializzate  in
materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane; 
    Visto l'art. 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante
«Misure  urgenti  in  materia  di  salute  e  sostegno  al  lavoro  e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», in corso di conversione, in  materia  di
semplificazione e svolgimento in modalita'  decentrata  e  telematica
delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, concernente  «Norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3»; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
aprile 2018, n. 78, che  disciplina,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma
2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre  2004
n. 272, i titoli valutabili nonche' il valore massimo assegnabile  ad
ognuno di essi, nell'ambito del  concorso  pubblico,  per  titoli  ed
esami, per l'accesso alla qualifica di dirigente, di cui all'art. 28,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
aprile 2018, n. 80, che individua, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,  n.  70,  le
scuole   di   specializzazione   che   rilasciano   i   diplomi    di
specializzazione che consentono la  partecipazione  al  concorso  per
titoli ed esami di cui all'art. 28, comma 1, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso alla qualifica di dirigente; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
2 dicembre 2019, emanato di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze e il Ministro dell'interno, che nomina  la  Commissione
RIPAM e ne definisce le competenze; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
4 marzo 2020, emanato di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e il Ministro  dell'interno,  con  il  quale  il  Pref.
dott.ssa Maria Grazia Nicolo',  in  qualita'  di  rappresentante  del
Ministero dell'interno,  e'  nominata  componente  della  Commissione
RIPAM costituita con decreto interministeriale del 2  dicembre  2019,
in sostituzione del Pref. dott.ssa Maria Tirone; 
    Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995 n.  32,  convertito  dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104, e, in particolare, l'art. 18,  comma  1,
che prevede che il Centro di formazione e studi - FORMEZ subentra nei
rapporti  attivi  e  passivi   riferibili   al   Consorzio   per   la
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM); 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'art. 3 e  l'art.
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo  occupazionali  a  favore
delle categorie protette; 
    Atteso che, dalla  nota  prot.  n.  2093  del  17  febbraio  2020
dell'Agenzia  italiana  per   la   cooperazione   allo   sviluppo   e
dall'allegato  Prospetto  informativo  riferito  alla  data  del   31
dicembre 2019 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto
agli  obblighi  di  assunzione  di  personale   con   disabilita'   e
appartenente alle altre categorie protette  -  con  riferimento  alla
quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n.  68,
risulta una scopertura di  sei  unita'  di  personale  per  le  quali
l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo prevede apposita
riserva di posti nell'ambito della  procedura  selettiva  di  cui  al
presente bando per una unita' di personale a  valere  sul  codice  di
concorso TEC/AICS e per le restanti cinque unita' a valere sul codice
di concorso AMM/AICS; 
    Atteso che, con la suddetta nota prot. n. 2093  del  17  febbraio
2020 e con l'allegato Prospetto informativo, riferito alla  data  del
31  dicembre  2019,  l'Agenzia  italiana  per  la  cooperazione  allo
sviluppo attesta la copertura della quota di riserva di cui  all'art.
18, comma 2,  della  citata  legge  n.  68/1999,  ferma  restando  la
verifica della copertura  della  medesima  quota  d'obbligo  all'atto
dell'assunzione a valere sugli idonei; 
    Atteso che dal prospetto informativo del Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare riferito al 31 dicembre 2019
- riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi
di assunzione di personale con disabilita' ed appartenente alle altre
categorie protette - con riferimento alla quota  di  riserva  di  cui
all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 risulta una scopertura di
tre unita' di personale,  per  le  quali  il  predetto  Ministero  ha
comunicato la conclusione dell'iter di assunzione, ferma restando  la
verifica della copertura  della  predetta  quota  d'obbligo  all'atto
dell'assunzione a valere sugli idonei; 
    Atteso che, in  base  al  richiamato  Prospetto  informativo  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
riferito al 31 dicembre 2019, la quota di riserva di cui all'art. 18,
comma 2, della citata legge 12 marzo 1999,  n.  68  risulta  coperta,
ferma restando la  verifica  della  copertura  della  predetta  quota
d'obbligo all'atto dell'assunzione a valere sugli idonei; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante  «Norme  in  favore
dei privi della vista  per  l'ammissione  ai  concorsi  nonche'  alla
carriera  direttiva  nella  pubblica  amministrazione  e  negli  enti
pubblici, per il pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e  la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari» convertito, con  modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'art. 25, comma
9, che aggiunge il comma 2-bis dell'art. 20 della  predetta  legge  5
febbraio 1992, n. 104; 
    Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  6,  recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione studi  (FORMEZ),  a  norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare», e, in particolare,  gli  articoli
678 e 1014; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 
    Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196,  recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visti i decreti legislativi 9 luglio  2003,  n.  215  e  n.  216,
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE  per
la parita' di  trattamento  delle  persone,  indipendentemente  dalla
razza e dall'origine etnica» e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE
per la parita' di trattamento in materia di occupazione e  condizione
di lavoro»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,  n.  509,  concernente  il
«Regolamento recante norme concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  concernente  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre  1999,  n.  509
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  e  in
particolare l'art. 8, concernente l'invio per  via  telematica  delle
domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione
nelle pubbliche amministrazioni; 
    Vista la legge  11  agosto  2014,  n.  125,  recante  «Disciplina
generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»; 
    Visto il decreto  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione   internazionale,   di   concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze 22 luglio 2015, n. 113  concernente  il
regolamento   recante   «Statuto   dell'Agenzia   italiana   per   la
cooperazione allo sviluppo» e, in  particolare,  l'art.  10  che  tra
l'altro prevede  che  per  l'accesso  all'area  tecnico-operativa  e'
titolo preferenziale valutabile la precedente  esperienza  lavorativa
nel settore di  competenza  e  nell'ambito  della  cooperazione  allo
sviluppo; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, del 4 agosto 2017, con il quale l'Agenzia italiana per
la cooperazione allo sviluppo e' autorizzata a bandire e ad  assumere
n. 60 unita' di personale appartenente all'area III-F1; 
    Visto l'accordo con le Organizzazioni  sindacali  rappresentative
del  12  ottobre  2016,  come  modificato  il  3  aprile  2017,   per
l'individuazione  del  sistema   di   classificazione   dei   profili
professionali del personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo in cui,  tra  l'altro,  sono  individuati  i  contenuti
professionali dei profili oggetto del presente bando di concorso; 
    Tenuto conto che, in ragione della propria missione istituzionale
ed in ossequio a quanto disposto dall'art. 17, comma 8,  della  legge
11 agosto 2014, n. 125 e dall'art.  9  del  decreto  ministeriale  22
luglio 2015, n.  113,  il  personale  dell'Agenzia  italiana  per  la
cooperazione allo sviluppo puo' essere inviato all'estero per operare
nell'ambito delle sedi estere, istituite ai sensi dell'art. 17, comma
7, della richiamata legge n. 125/2014; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» e  in  particolare  l'art.  1,
comma 317, che, tra l'altro, autorizza il Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, per il triennio 2019-2021, ad
assumere,  a  tempo  indeterminato,   anche   in   sovrannumero   con
assorbimento in relazione alle cessazioni  del  personale  di  ruolo,
mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami,
un contingente di personale di n. 350  unita'  appartenenti  all'Area
III, posizione economica  F1  e  che  prevede  che  i  bandi  per  le
procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando  l'esperienza
lavorativa  in  materia   ambientale   nell'ambito   della   pubblica
amministrazione; 
    Visto l'ordinamento professionale del Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare di cui al decreto ministeriale
prot. n.  1272  del  30  luglio  2019,  in  cui,  tra  l'altro,  sono
individuati  i  contenuti  professionali  del  profilo  oggetto   del
presente bando di concorso; 
    Vista la nota prot. n. 1358 del 26 gennaio 2018 con cui l'Agenzia
italiana per la cooperazione  allo  sviluppo  richiede  di  avvalersi
della Commissione Interministeriale RIPAM  per  l'espletamento  della
presente procedura concorsuale; 
    Visto il  decreto  del  24  luglio  2019  con  cui  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  delega  alla
Commissione Interministeriale  RIPAM  l'espletamento  della  presente
procedura concorsuale; 
    Vista la nota del 20 settembre 2019, prot. n. 11908, con la quale
l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo rappresenta, tra
l'altro,   di   volersi   avvalere   della   facolta'    di    deroga
all'espletamento della mobilita'  di  cui  all'art.  30  del  decreto
legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, prevista dall'art. 3, comma 8,
della legge 19 giugno 2019, n. 56; 
    Vista la nota del 24 luglio 2019,  prot.  n.  11314/AGP,  con  la
quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare  rappresenta  di  volersi  avvalere  della  facolta'  di  deroga
all'espletamento della mobilita'  di  cui  all'art.  30  del  decreto
legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, prevista dall'art. 3, comma 8,
della legge 19 giugno 2019, n. 56; 
    Vista la suddetta nota del 20 settembre 2019, prot. n. 11908, con
la quale l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo attesta
di aver effettuato  la  comunicazione  di  cui  all'art.  34-bis  del
decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; 
    Vista la nota  del  25  luglio  2019,  prot.  n.  11419/AGP,  del
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, con  la  quale  e'  stata  effettuata  la
comunicazione ai sensi dell'art. 34-bis del decreto  legislativo  del
30 marzo 2001, n. 165; 
    Vista la nota del 2 agosto 2019,  prot.  n.  50899,  con  cui  il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri comunica al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare gli esiti della mobilita'  ai  sensi  dell'art.
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto  il  vigente  Contratto  collettivo  nazionale  di   lavoro
relativo al personale del comparto funzioni centrali; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento  di  complessive  novantadue  unita'  di  personale  non
dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare  nell'Area
funzionale III, fascia retributiva F1,  nei  profili  di  funzionario
sotto indicati, nei ruoli dell'Agenzia italiana per  la  cooperazione
allo sviluppo e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare secondo la seguente ripartizione: 
      Codice AMM/AICS 
      Venti unita', di cui cinque posti riservati ai sensi  dell'art.
3 della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  da  inquadrare  nel  ruolo
dell'Agenzia italiana per la  cooperazione  allo  sviluppo  nell'Area
funzionale III - F1, profilo funzionario amministrativo -  contabile,
nei seguenti settori: giuridico, legale e contenzioso; pianificazione
e budget; contratti, gare ed appalti. 
      Codice TEC/AICS 
      Quaranta unita', di cui un posto riservato ai sensi dell'art. 3
della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  da  inquadrare   nel   ruolo
dell'Agenzia italiana per la  cooperazione  allo  sviluppo  nell'Area
funzionale III - F1, profilo funzionario  tecnico-professionale,  nei
seguenti  settori:  promozione  e  comunicazione;  programmazione   e
sviluppo  economico;  infrastrutture  (ingegneria  e   architettura);
salute,  protezione  sociale  e  gender  (sviluppo  umano);  sviluppo
rurale; patrimonio culturale; diritti umani e migrazione;  educazione
e formazione; statistica; finanza; sicurezza alimentare; partenariati
pubblico privato; ambiente; informatica. 
      Codice AMM/MATTM 
      Trentadue  unita'  da  inquadrare  nel  ruolo   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare  nell'Area
funzionale III - F1 profilo  funzionario  amministrativo  esperto  in
relazioni internazionali. 
    2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento  dei  posti  e'  riservato  ai
volontari in ferma  breve  e  ferma  prefissata  delle  Forze  armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo  di  rafferma,  ai
volontari  in  servizio  permanente,  nonche'   agli   ufficiali   di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali  in  ferma  prefissata
che hanno completato  senza  demerito  la  ferma  contratta,  ove  in
possesso dei requisiti previsti dal bando. 
    3. Le riserve di legge, in applicazione della normativa  vigente,
nonche' i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente  all'atto
della formulazione della graduatoria  finale  di  merito  di  cui  al
successivo art. 11 nel limite massimo del  50  per  cento  dei  posti
relativi a ciascun profilo.