Art. 15 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 
    2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando  non  si
applica - tenuto  conto  della  specialita'  della  procedura,  della
necessita' della uniformita'  della  stessa,  della  simultaneita'  e
della globalita' dell'iter, alla luce della delega ai sensi dell'art.
35, comma 5 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  -  la
disciplina regolamentare in materia di concorsi dell'Agenzia italiana
per la cooperazione allo sviluppo e  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, ove prevista. 
    3.  Avverso  il  presente  bando  e'  ammesso  ricorso  in   sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
    4. Resta ferma la facolta' della Commissione  RIPAM  di  disporre
con provvedimento motivato,  in  qualsiasi  momento  della  procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per  difetto  dei  prescritti
requisiti,  per  la  mancata   o   incompleta   presentazione   della
documentazione prevista o in esito  alle  verifiche  richieste  dalla
medesima procedura concorsuale. 
    5. L'Agenzia italiana per la  cooperazione  allo  sviluppo  e  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  si
riservano analoga facolta' disponendo di non procedere all'assunzione
o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza,  originaria
o sopravvenuta, dei requisiti  richiesti  per  la  partecipazione  al
concorso. 
      Roma, 4 giugno 2020 
 
       p. il Dipartimento della funzione pubblica: Siniscalchi 
 
p. il Ministero dell'economia e delle finanze: Castaldi 
 
                                p. il Ministero dell'interno: Nicolo'