Art. 3
Procedura concorsuale
1. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente
bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti
Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze
della commissione esaminatrice ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Il concorso e' espletato in base alle procedure di seguito
indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi:
a) una prova preselettiva, secondo la disciplina dell'art. 6,
ai fini dell'ammissione alla prova scritta, comune ai codici concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, che la Commissione RIPAM si
riserva di svolgere qualora il numero dei candidati che abbiano
presentato domanda di partecipazione al concorso sia superiore a due
volte il numero dei posti messi a concorso;
b) una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art.
7, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma
1, riservata ai candidati che avranno superato la prova preselettiva
di cui alla precedente lettera a);
c) una prova selettiva orale, secondo la disciplina dell'art.
8, distinta per i codici concorso di cui all'art. 1, comma 1, che
dovra' essere sostenuta da tutti coloro che avranno superato la prova
di cui alla precedente lettera b).
Le prove di cui alle precedenti lettere a) e b) si svolgono
presso sedi decentrate ed esclusivamente mediante il supporto di
strumentazione informatica.
La prova di cui alla precedente lettera c) puo' essere svolta
in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che
assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei
partecipanti, nonche' la sicurezza delle comunicazioni e la loro
tracciabilita';
d) la valutazione dei titoli viene effettuata, con le modalita'
previste dall'art. 9, solo a seguito dell'espletamento della prova
orale, con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla
predetta prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese
nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta. La
commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a concorso,
redige la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti
nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei
titoli.
3. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di
merito, distinta per i codici concorso di cui all'art. 1, comma 1, in
numero pari ai posti disponibili, validata ai sensi dell'art. 11
dalla Commissione RIPAM, tenuto conto delle riserve dei posti di cui
all'art. 1, sono nominati vincitori e assegnati alle amministrazioni
interessate per l'assunzione a tempo indeterminato, secondo quanto
previsto dal successivo art. 12.