Art. 5
Commissioni esaminatrici e sottocommissioni
1. La Commissione RIPAM nomina le commissioni esaminatrici per
ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, sulla
base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. Ciascuna
commissione esaminatrice e' competente per l'espletamento degli
adempimenti previsti dal predetto decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' delle fasi del concorso di
cui ai successivi articoli 6, 7 e 8 e per la valutazione dei titoli
ai sensi del successivo art. 9. Alle commissioni esaminatrici sono
aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza delle
lingue straniere e delle competenze informatiche.
2. Inoltre, la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalita' e
celerita' della procedura concorsuale, si riserva la nomina di
sottocommissioni, in cui suddividere le commissioni esaminatrici a
partire dalla fase di espletamento delle prove scritte. A ciascuna
delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di
candidati inferiore a duecentocinquanta.
3. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono
svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque
la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni, secondo la
normativa vigente.