Art. 5 
 
             Commissioni esaminatrici e sottocommissioni 
 
    1. La Commissione RIPAM nomina le  commissioni  esaminatrici  per
ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,  sulla
base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
9  maggio  1994,  n.  487  e   successive   modificazioni.   Ciascuna
commissione  esaminatrice  e'  competente  per  l'espletamento  degli
adempimenti  previsti  dal  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' delle fasi del concorso  di
cui ai successivi articoli 6, 7 e 8 e per la valutazione  dei  titoli
ai sensi del successivo art. 9. Alle  commissioni  esaminatrici  sono
aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza delle
lingue straniere e delle competenze informatiche. 
    2. Inoltre, la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalita' e
celerita' della  procedura  concorsuale,  si  riserva  la  nomina  di
sottocommissioni, in cui suddividere le  commissioni  esaminatrici  a
partire dalla fase di espletamento delle prove  scritte.  A  ciascuna
delle  sottocommissioni  non  puo'  essere  assegnato  un  numero  di
candidati inferiore a duecentocinquanta. 
    3. La commissione  esaminatrice  e  le  sottocommissioni  possono
svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque
la sicurezza e la  tracciabilita'  delle  comunicazioni,  secondo  la
normativa vigente.