Art. 9
Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito
1. La valutazione dei titoli e' effettuata dalla commissione
esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei
soli candidati che hanno superato la stessa. Resta fermo che i titoli
non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove
concorsuali non sono presi in considerazione.
2. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di cui al presente bando.
3. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di
tutte le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli in
lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in
italiano, compresi i titoli di studio conseguiti all'estero se
riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte del Ministero
competente.
4. I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria di
merito non potranno superare il valore massimo complessivo di punti
10, ripartiti tra titoli di studio (massimo 4 punti) e titoli di
servizio (massimo 6 punti).
5. La commissione verifica la corretta attribuzione dei punteggi
che i candidati hanno autocertificato secondo i seguenti criteri di
calcolo:
a) Titoli di studio fino ad un massimo di 4 punti, secondo i
seguenti criteri:
1,5 punti per votazione da 107 a 110 su 110 con riferimento
al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior
profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso;
ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita
per il titolo di cui al punto precedente;
1 punto per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o
laurea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio utile per
l'ammissione al concorso;
0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia
il naturale proseguimento della Laurea triennale indicata quale
requisito ai fini della partecipazione;
0,25 punti per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di
studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione di quelle
propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale gia'
dichiarata;
0,5 punti per ogni master di primo livello;
2 punti per master universitario di secondo livello;
2,5 punti per ogni dottorato ricerca;
2 punti per ogni diploma di specializzazione.
b) Titoli professionali, fino ad un massimo di 6 punti, tenendo
conto delle modalita' di utilizzo con riferimento alle tipologie
contrattuali nonche' delle eventuali connesse responsabilita' in
materia ambientale o di cooperazione allo sviluppo, secondo i
seguenti criteri:
documentata esperienza professionale in materia amministrativo
- contabile, ambientale o di cooperazione allo sviluppo, anche non
continuativa, maturata presso o per conto delle amministrazioni di
cui al presente bando di concorso:
tra 2 e 5 anni: fino a 3 punti;
tra i 5 e gli 8 anni: fino a 4 punti;
tra gli 8 e i 10 anni: fino a 5 punti;
oltre i 10 anni: fino a 6 punti;
documentata esperienza professionale, anche non continuativa,
in materia amministrativo - contabile, ambientale o di cooperazione
allo sviluppo presso o per conto di una pubblica amministrazione
diversa delle amministrazioni di cui al presente bando di concorso,
nonche' presso organismi internazionali ed organizzazioni della
societa' civile iscritti nell'elenco di cui all'art. 26, comma 3,
della legge n. 125/2014:
tra 3 e 7 anni: fino a 3 punti;
tra i 7 e gli 11 anni: fino a 4 punti;
tra gli 11 e i 15 anni: fino a 5 punti;
oltre i 15 anni: fino a 6 punti.
6. Per la valutazione dei titoli professionali di cui al
precedente comma 5, si applicano i seguenti principi:
a) il computo degli anni di esperienza professionale e' dato
dalla somma di tutti i mesi di lavoro anche non continuativi diviso
per 12;
b) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile e
valgono ove superiori a sei mesi, considerando, come mese intero,
periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici
giorni;
c) in caso di contemporaneita', i periodi di lavoro in
sovrapposizione si contano una sola volta;
d) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali
di inizio e fine saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o
di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di
fine, un solo giorno dell'anno.
7. La commissione esaminatrice stila, per ciascun codice concorso
di cui all'art. 1 del presente bando, la graduatoria finale di
merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun
candidato nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio
attribuito ai titoli.
8. La graduatoria finale di merito e' trasmessa dalla commissione
esaminatrice alla Commissione RIPAM.