Art. 9 
 
 Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito 
 
    1. La valutazione dei  titoli  e'  effettuata  dalla  commissione
esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti  dei
soli candidati che hanno superato la stessa. Resta fermo che i titoli
non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione  alle  prove
concorsuali non sono presi in considerazione. 
    2. Tutti i titoli di cui il  candidato  richiede  la  valutazione
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione della domanda di cui al presente bando. 
    3. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli  completi  di
tutte le informazioni necessarie per  la  valutazione.  I  titoli  in
lingua straniera  devono  essere  accompagnati  dalla  traduzione  in
italiano, compresi  i  titoli  di  studio  conseguiti  all'estero  se
riconosciuti  equipollenti/equivalenti   da   parte   del   Ministero
competente. 
    4. I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria di
merito non potranno superare il valore massimo complessivo  di  punti
10, ripartiti tra titoli di studio (massimo  4  punti)  e  titoli  di
servizio (massimo 6 punti). 
    5. La commissione verifica la corretta attribuzione dei  punteggi
che i candidati hanno autocertificato secondo i seguenti  criteri  di
calcolo: 
      a) Titoli di studio fino ad un massimo di 4  punti,  secondo  i
seguenti criteri: 
        1,5 punti per votazione da 107 a 110 su 110  con  riferimento
al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior
profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso; 
        ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode  conseguita
per il titolo di cui al punto precedente; 
        1 punto per ogni diploma di laurea,  laurea  specialistica  o
laurea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio  utile  per
l'ammissione al concorso; 
        0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che  sia
il naturale  proseguimento  della  Laurea  triennale  indicata  quale
requisito ai fini della partecipazione; 
        0,25 punti per ogni laurea ulteriore rispetto  al  titolo  di
studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione  di  quelle
propedeutiche alla laurea  specialistica  o  laurea  magistrale  gia'
dichiarata; 
        0,5 punti per ogni master di primo livello; 
        2 punti per master universitario di secondo livello; 
        2,5 punti per ogni dottorato ricerca; 
        2 punti per ogni diploma di specializzazione. 
      b) Titoli professionali, fino ad un massimo di 6 punti, tenendo
conto delle modalita' di  utilizzo  con  riferimento  alle  tipologie
contrattuali nonche'  delle  eventuali  connesse  responsabilita'  in
materia  ambientale  o  di  cooperazione  allo  sviluppo,  secondo  i
seguenti criteri: 
      documentata esperienza professionale in materia  amministrativo
- contabile, ambientale o di cooperazione allo  sviluppo,  anche  non
continuativa, maturata presso o per conto  delle  amministrazioni  di
cui al presente bando di concorso: 
        tra 2 e 5 anni: fino a 3 punti; 
        tra i 5 e gli 8 anni: fino a 4 punti; 
        tra gli 8 e i 10 anni: fino a 5 punti; 
        oltre i 10 anni: fino a 6 punti; 
      documentata esperienza professionale, anche  non  continuativa,
in materia amministrativo - contabile, ambientale o  di  cooperazione
allo sviluppo presso o per  conto  di  una  pubblica  amministrazione
diversa delle amministrazioni di cui al presente bando  di  concorso,
nonche'  presso  organismi  internazionali  ed  organizzazioni  della
societa' civile iscritti nell'elenco di cui  all'art.  26,  comma  3,
della legge n. 125/2014: 
        tra 3 e 7 anni: fino a 3 punti; 
        tra i 7 e gli 11 anni: fino a 4 punti; 
        tra gli 11 e i 15 anni: fino a 5 punti; 
        oltre i 15 anni: fino a 6 punti. 
    6.  Per  la  valutazione  dei  titoli  professionali  di  cui  al
precedente comma 5, si applicano i seguenti principi: 
      a) il computo degli anni di esperienza  professionale  e'  dato
dalla somma di tutti i mesi di lavoro anche non  continuativi  diviso
per 12; 
      b) le frazioni di anno  sono  valutate  in  ragione  mensile  e
valgono ove superiori a sei mesi,  considerando,  come  mese  intero,
periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici
giorni; 
      c)  in  caso  di  contemporaneita',  i  periodi  di  lavoro  in
sovrapposizione si contano una sola volta; 
      d) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini  temporali
di inizio e fine saranno valutati, in carenza del giorno di inizio  o
di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o  di
fine, un solo giorno dell'anno. 
    7. La commissione esaminatrice stila, per ciascun codice concorso
di cui all'art. 1  del  presente  bando,  la  graduatoria  finale  di
merito, sulla base del punteggio complessivo  conseguito  da  ciascun
candidato nella prova scritta, nella  prova  orale  e  del  punteggio
attribuito ai titoli. 
    8. La graduatoria finale di merito e' trasmessa dalla commissione
esaminatrice alla Commissione RIPAM.