Art. 4 
 
 
    L'art. 2 del decreto interdirigenziale n. 16 del 31  luglio  2019
e' cosi' modificato: 
      «1. Possono partecipare al  reclutamento  coloro  che  sono  in
possesso dei seguenti requisiti: 
        a) cittadinanza italiana; 
        b) godimento dei diritti civili e politici; 
        c) aver compiuto il diciottesimo anno  di  eta'  e  non  aver
superato il giorno del compimento del venticinquesimo anno di eta'; 
        d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
        e) non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di
cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis del codice  dell'ordinamento
militare; 
        f) aver conseguito il diploma  di  istruzione  secondaria  di
primo grado (ex scuola media inferiore). L'ammissione  dei  candidati
che hanno conseguito un titolo di studio  all'estero  e'  subordinata
all'equipollenza del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio
scolastico  regionale  o  provinciale,  con  riportato  il   giudizio
sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente) o la votazione; 
        g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
        h) aver tenuto condotta incensurabile; 
        i)  non  aver  tenuto  comportamenti  nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
        j) idoneita' psico-fisica e attitudinale per l'impiego  nelle
Forze armate  in  qualita'  di  volontario  in  servizio  permanente,
conformemente alla normativa vigente alla data di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
        k) esito negativo agli accertamenti diagnostici  per  l'abuso
di alcool e per l'uso, anche saltuario od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope  a  scopo
non terapeutico; 
        l) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate. 
      2. I candidati che hanno proposto domanda per uno  dei  settori
d'impiego delle Forze speciali  e  componenti  specialistiche  devono
essere,  inoltre,   in   possesso   dell'idoneita'   psico-fisica   e
attitudinale specifica prevista dalla pubblicazione SMM/IS/150  dello
Stato Maggiore della Marina e dal decreto del Ministro  della  difesa
16 settembre 2003 - citati  entrambi  nelle  premesse -  nonche'  dei
seguenti ulteriori requisiti: 
        "CEMM incursori": solo di sesso maschile; 
        "CEMM sommergibilisti": possesso di un diploma di  istruzione
secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'universita'; 
        "Componente aeromobili": possesso di un diploma di istruzione
secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'universita'. 
    L'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica   specifica   potra'
essere accertato anche successivamente alle attivita' concorsuali. 
      3. Tutti i requisiti di cui ai commi  1  e  2  dovranno  essere
posseduti alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
delle domande e mantenuti, fatta eccezione  per  quello  dell'eta'  e
dell'accertamento psico-fisico specifico per i candidati  di  cui  al
precedente  comma  2,   qualora   effettuato   successivamente   alla
conclusione del concorso, fino alla data di effettiva incorporazione,
pena l'esclusione dal reclutamento.».