Art. 8 
 
 
    L'art. 20 del decreto interdirigenziale n. 16 del 31 luglio  2019
e' cosi' modificato: 
      «1. I vincitori per i settori d'impiego delle Forze speciali  e
componenti specialistiche sono convocati per la frequenza  del  corso
di formazione di base per VFP 1 con il 3° incorporamento (tranne  per
il settore d'impiego "CEMM anfibi" i quali verranno convocati con  il
2° e 4° incorporamento del 1° blocco). 
    Al termine di detto corso, della durata di circa otto  settimane,
i VFP 1 idonei sono avviati presso le scuole dei  rispettivi  settori
d'impiego  per  la  frequenza  dei  seguenti   corsi   specialistici,
propedeutici  all'acquisizione   della   categoria/specialita',   che
avverra' solo in seguito  all'ammissione  alla  eventuale  successiva
ferma prefissata quadriennale: 
      corso propedeutico incursore - fase 1, della  durata  di  circa
sette mesi; 
      corso propedeutico palombaro - fase 1, della  durata  di  circa
sette mesi; 
      corso di abilitazione anfibia, della durata  di  circa  tredici
settimane; 
      corso propedeutico Componente aeromobili, della durata di circa
sei mesi; 
      corso di abilitazione sommergibilista, della  durata  di  circa
sei mesi. 
    I VFP1 che non hanno completato l'accertamento del  possesso  dei
requisiti psico-fisici specifici di cui al precedente art. 14 durante
il concorso  dovranno  completarlo  a  mezzo  di  appositi  esami  da
eseguire entro la data di inizio del precitato corso  propedeutico/di
abilitazione: 
      per i candidati per i settori di impiego incursori,  palombari,
anfibi e sommergibilisti, presso le strutture sanitarie della  Marina
militare; 
      per i candidati per il  settore  di  impiego  della  componente
aeromobili,    presso    l'Istituto    di    medicina    aerospaziale
dell'Aeronautica militare. 
    In caso di inidoneita' a  detti  accertamenti,  i  volontari  non
potranno  essere  impiegati  nei  settori  delle  forze  speciali   e
componenti specialistiche richiesti, ma saranno  assegnati  ad  altro
impiego.  Analogamente,  i  volontari  che  risulteranno  inidonei  a
proseguire il corso di formazione specialistica a causa  del  mancato
superamento anche di una sola delle fasi formative o che  perderanno,
durante tale iter, l'idoneita' specifica al settore  di  impiego  cui
sono stati assegnati saranno soggetti a cambio di impiego. 
      2. Al termine del corso specialistico, i VFP 1 acquisiranno,  a
seconda    del    settore     d'impiego,     uno     dei     seguenti
attestati/abilitazioni: 
        attestato di frequenza del  corso  propedeutico  incursore  -
fase 1; 
        attestato di frequenza del  corso  propedeutico  palombaro  -
fase 1; 
        abilitazione anfibia; 
        attestato di  frequenza  del  corso  propedeutico  Componente
aeromobili; 
        abilitazione sommergibilista. 
      3.  Detti   attestati/abilitazioni,   una   volta   conseguiti,
costituiranno requisito di partecipazione al successivo concorso  per
il reclutamento dei volontari in ferma prefissata  quadriennale  (VFP
4)  per  il  settore  d'impiego  di   appartenenza.   Inoltre,   tali
attestati/abilitazioni   costituiranno   titolo   di    merito    per
l'ammissione alla rafferma di un anno  quale  VFP  1,  ai  sensi  del
decreto direttoriale n. 368 del 21 ottobre 2014 emanato dalla DGPM. 
      4. Ultimato il citato corso  specialistico,  nelle  more  della
partecipazione al successivo concorso per il reclutamento dei VFP  4,
i VFP 1 idonei continueranno a essere impiegati presso  i  rispettivi
reparti operativi o le scuole di settore al fine  di  non  disperdere
l'addestramento  acquisito.  Essi  potranno  presentare  domanda   di
rafferma entro il settimo mese dall'incorporazione, al fine di  poter
continuare l'addestramento intrapreso e proseguire nel previsto  iter
d'impiego. 
      5. In  relazione  al  perdurare  dell'emergenza  epidemiologica
conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2  nei  confronti  dei
vincitori potranno essere adottate le seguenti misure precauzionali: 
        durante  la  fase  di  incorporazione,  impiego  del  tampone
faringeo; 
        durante tutta la durata del corso di formazione e  del  corso
specialistico di cui al comma 1, obbligo dell'uso di  dispositivi  di
protezione individuale (DPI) e limitazioni della franchigia; 
        ogni altra misura stabilita dalla Forza armata ritenuta utile
per il contenimento della diffusione del precitato virus.». 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi  della
normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
      Roma, 10 giugno 2020 
 
                                           Il vice direttore generale 
                                           per il personale militare  
                                                    Santella          
    Il vice comandante     
    generale del Corpo     
delle Capitanerie di porto 
          Basile