Art. 10 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. I concorrenti che avranno superato la prova scritta di cui  al
precedente art. 8 saranno ammessi alle prove  di  efficienza  fisica,
alle quali saranno convocati, secondo le modalita' e  le  indicazioni
circa la data e  l'orario,  che  saranno  rese  note  ai  concorrenti
mediante avviso consultabile nei siti web  «www.carabinieri.it»,  che
avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  e  per  tutti  i
concorrenti con le modalita' riportate nell'art. 9, comma 1. 
    2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e ora stabiliti per le prove di  efficienza  fisica  sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione  dei
concorrenti  interessati  al  concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A  tal  fine
gli interessati dovranno far pervenire al predetto  Centro  nazionale
di  selezione  e  reclutamento,   a   mezzo   e-mail   (all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza  di  nuova  convocazione,
entro le ore  13,00  del  giorno  lavorativo  antecedente  (sabato  e
festivi  esclusi)  a  quello  di  prevista  presentazione,   inviando
documentazione  probatoria.  La  riconvocazione,  che  potra'  essere
disposta compatibilmente con il periodo di  svolgimento  della  prova
stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo
di posta elettronica indicato  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso). 
    3. Le prove di efficienza  fisica  saranno  svolte  sulla  scorta
delle disposizioni contenute in apposite norme tecniche approvate con
provvedimento del Direttore  del  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento, emanate in applicazione dell'art. 2, comma  1,  lettera
g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017, citato nelle premesse. 
    Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima  della  data
di svolgimento della prova concorsuale,  mediante  pubblicazione  sul
sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti. 
    Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati  dovranno
presentarsi indossando una tenuta ginnica (si consiglia di portare al
seguito anche una giacca a vento tipo k-way,  in  caso  di  pioggia),
muniti di un documento  d'identita'  in  corso  di  validita'  (oltre
all'originale dovra' essere portata  al  seguito  una  fotocopia  del
documento) e  produrre  il  certificato  di  idoneita'  ad  attivita'
sportiva agonistica di tipo B, in corso di validita',  rilasciato  da
medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana  ovvero
a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio
sanitario  nazionale  (SSN),  che  esercitano  in  tali   ambiti   la
professione di medico specializzato in medicina dello sport (oltre al
certificato in originale o copia conforme dovra'  essere  portata  al
seguito una fotocopia dello stesso). Il documento  dovra'  avere  una
data di rilascio non anteriore  al  1°  gennaio  2020  ovvero  dovra'
essere valido fino al 31  dicembre  2020.  La  mancata  presentazione
ovvero  la  constatata  irregolarita'  di  detto  referto   di   tale
certificato comportera'  l'esclusione  dalle  prove  e,  quindi,  dal
concorso. 
    I concorrenti di sesso femminile dovranno,  inoltre,  presentarsi
muniti di referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso una struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale, entro i cinque giorni antecedenti alla  data  di
presentazione (la data di  presentazione  non  e'  da  calcolare  nel
computo dei cinque giorni) alle prove medesime, per lo svolgimento in
piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per  le  finalita'
indicate nel successivo art. 11. La mancata presentazione o validita'
di detto referto comportera' l'esclusione dalle prove e, quindi,  dal
concorso. 
    Le concorrenti che si  trovano  in  stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte agli accertamenti fisico-psico-attitudinali
ai sensi del regolamento, sono ammesse d'ufficio,  anche  in  deroga,
per una sola  volta,  ai  limiti  di  eta',  a  svolgere  i  predetti
accertamenti nell'ambito del primo  concorso  utile  successivo  alla
cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il  provvedimento
di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, se  il  suddetto
stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria finale  di  merito  di
cui al successivo art. 15. Le concorrenti che si trovano in accertato
stato  di  gravidanza  saranno  comunque  ammesse,  con  riserva,   a
sostenere la prova orale e quella facoltativa di lingua straniera. 
    Fermo   restando   il   numero   delle   assunzioni   annualmente
autorizzate,  le  candidate  rinviate  risultate  idonee  e  nominate
vincitrici nella graduatoria finale di merito  del  concorso  per  il
quale hanno presentato istanza di partecipazione  sono  avviate  alla
frequenza  del  primo  corso  di  formazione  utile  in  aggiunta  ai
vincitori di concorso cui sono state rinviate. 
    4. Il prospetto delle prove di  efficienza  fisica  e'  riportato
nell'allegato «B», che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. In tale allegato sono precisate le modalita' di  svolgimento
degli esercizi, nonche' quelle di  valutazione  dell'idoneita'  e  le
disposizioni sui comportamenti da tenere in caso  di  indisposizione,
di  precedente  infortunio  o  di  infortunio  verificatosi   durante
l'esecuzione degli esercizi. 
    5.  Il  mancato  superamento  anche  di  una  sola  delle   prove
obbligatorie, determinera' il  giudizio  di  inidoneita',  quindi  la
mancata ammissione ai successivi accertamenti sanitari e attitudinali
e l'esclusione dal concorso. 
    6. Il superamento di tutte le prove obbligatorie determinera'  il
giudizio di idoneita' con  eventuale  attribuzione  di  un  punteggio
incrementale secondo le modalita' indicate  nella  tabella  riportata
nel citato allegato «B».