Art. 12 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 11,
i concorrenti giudicati  idonei  saranno  sottoposti,  a  cura  della
commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), agli accertamenti
attitudinali, svolti con le  modalita'  definite  in  apposite  norme
tecniche,  approvate  con  provvedimento  del  Direttore  del  Centro
nazionale di selezione e reclutamento, in applicazione  dell'art.  2,
comma 1, lettera g)  del  decreto  ministeriale  1°  settembre  2017,
citato nelle premesse. Dette norme tecniche saranno rese disponibili,
prima della data di svolgimento  della  prova  concorsuale,  mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore  di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    2. Gli accertamenti attitudinali sono articolati su due  distinte
fasi, una istruttoria e una costitutiva, come di seguito specificato: 
      a) fase istruttoria volta alla preliminare  ricognizione  degli
elementi utili ai  fini  della  formazione  della  decisione  finale,
condotta separatamente da: 
        ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o  piu'
test e/o questionari ed eventuali prove di performance per  acquisire
gli elementi previsti dal profilo attitudinale di riferimento,  sulle
capacita' di ragionamento, il carattere, la  struttura  personologica
del candidato e la sua  inclinazione  a  intraprendere  lo  specifico
percorso formativo e professionale.  La  valutazione  degli  elementi
emersi sara' espressa in una «relazione psicologica». Alcuni dei test
e  delle  prove  citate,  hanno  una  valenza  anche  ai  fini  degli
accertamenti psico-fisici (psichiatria); 
        ufficiali periti selettori attitudinali, mediante  conduzione
di un'intervista attitudinale, per un  esame  diretto  dei  candidati
finalizzato all'esplorazione delle aree del profilo  attitudinale  di
riferimento  anche  alla  luce  delle  indicazioni  riportate   nella
«relazione psicologica» i cui esiti, vengono riportati in una «scheda
di valutazione attitudinale»; 
      b) fase costitutiva, nella quale  la  commissione  nominata  ai
sensi del precedente art. 6, comma 1, lettera d), comma  5,  composta
da membri  diversi  da  quelli  intervenuti  nella  fase  precedente,
valutata  la  documentazione  istruttoria  e  le  risultanze  di   un
ulteriore colloquio condotto collegialmente, esprimera', nei riguardi
di ciascun concorrente, un giudizio di  idoneita'  o  inidoneita'  in
merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti  dal  profilo,
alle potenzialita' indispensabili all'espletamento delle mansioni  di
Ufficiale  in  servizio   permanente   dell'Arma   dei   carabinieri,
all'assunzione  delle   discendenti   responsabilita'   e,   in   una
prospettiva piu' immediata, alla capacita' di rimodulare  il  proprio
assetto comportamentale in funzione di  un  proficuo  adattamento  al
particolare contesto scolastico-addestrativo. 
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e all'ora stabiliti  per  gli  accertamenti  attitudinali,
sara' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dal  concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a
causa di forza  maggiore.  Non  saranno  previste  riconvocazioni,  a
eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento  di
prove nell'ambito  di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione
della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A  tal
fine gli  interessati  dovranno  far  pervenire  al  predetto  Centro
nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail  (all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza  di  nuova  convocazione,
entro le ore 13,00 del giorno  lavorativo  antecedente  a  quello  di
prevista  presentazione,  inviando  documentazione   probatoria.   La
riconvocazione, che potra' essere  disposta  compatibilmente  con  il
periodo  di   svolgimento   degli   accertamenti   stessi,   avverra'
esclusivamente  a  mezzo  e-mail  (inviata  all'indirizzo  di   posta
elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). 
    4. Il giudizio d'idoneita' o d'inidoneita' riportato  al  termine
degli accertamenti attitudinali, che sara'  comunicato  per  iscritto
agli interessati e' definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati
inidonei non saranno ammessi alle successive fasi del concorso. 
    5. Tutti i concorrenti,  compresi  i  militari,  nel  periodo  di
effettuazione   degli   accertamenti   psico-fisici   e   di   quelli
attitudinali dovranno attenersi alle norme  disciplinari  e  di  vita
interna di caserma; gli stessi, qualora le attivita'  concorsuali  si
protraggano anche nel  pomeriggio,  fruiranno  del  pranzo  a  carico
dell'Amministrazione militare. I concorrenti che sono gia' alle  armi
dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di  svolgimento
degli accertamenti attitudinali. 
    6. Per le concorrenti  che  si  trovano  in  accertato  stato  di
gravidanza, si richiamano le disposizioni di cui all'art.  10,  comma
3.