Art. 14 
 
                Prova facoltativa di lingua straniera 
 
    1. La prova facoltativa di lingua straniera (solo una, scelta tra
francese, inglese, spagnolo  e  tedesco)  sara'  sostenuta  dai  soli
concorrenti che ne' abbiano fatto specifica richiesta  nella  domanda
di partecipazione al concorso, sempreche'  detta  prova  sia  diversa
dall'eventuale certificazione linguistica presentata  ai  fini  della
valutazione dei titoli di cui al precedente art. 9,  comma  3  e  che
hanno conseguito il giudizio di idoneita' alla prova orale di cui  al
precedente art. 13. La stessa consistera' in una prova scritta di una
soltanto delle sopracitate lingue e la  presentazione  dei  candidati
dovra' avvenire secondo le indicazioni comunicate mediante avviso con
le modalita' indicate al precedente art. 8, comma 2. 
    2. Detta prova sara' effettuata  con  le  modalita'  indicate  al
punto 4  dell'allegato  «A»  che  costituisce  parte  integrante  del
presente  decreto,  e  si  precisa  che  non  saranno  ammesse  nuove
convocazioni rispetto alle date che saranno indicate.