Art. 15 Graduatorie di merito 1. Le graduatorie di merito saranno formate, in relazione ai posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), dalla commissione esaminatrice in base al punteggio finale conseguito da ciascun candidato sommando i seguenti punteggi conseguiti: a) nella prova scritta; b) nella valutazione dei titoli di merito; c) l'eventuale punteggio incrementale nelle prove di efficienza fisica; d) nella prova orale; e) l'eventuale punteggio riportato in ragione della votazione conseguita nella prova facoltativa scritta di lingua straniera. 2. La graduatoria di merito sara' approvata con decreto dirigenziale, nel quale si terra' conto delle riserve di posti di cui all'art. 1, comma 2. I posti riservati, eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria. 3. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi del presente articolo, nel decreto di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione. A parita' o in assenza di titoli di preferenza, sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 4. Gli idonei che, nella graduatoria di cui al presente articolo, saranno compresi nel numero dei posti a concorso, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) saranno dichiarati vincitori del concorso. 5. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, tale decreto sara' pubblicato, nel sito web «www.difesa.it». 6. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo utile ai sensi del precedente art. 10, comma 3, saranno immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di graduatoria verra' determinata sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.