Art. 15 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. Le graduatorie di merito  saranno  formate,  in  relazione  ai
posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e  b),  dalla
commissione esaminatrice in base al punteggio  finale  conseguito  da
ciascun candidato sommando i seguenti punteggi conseguiti: 
      a) nella prova scritta; 
      b) nella valutazione dei titoli di merito; 
      c) l'eventuale punteggio incrementale nelle prove di efficienza
fisica; 
      d) nella prova orale; 
      e) l'eventuale punteggio riportato in ragione  della  votazione
conseguita nella prova facoltativa scritta di lingua straniera. 
    2.  La  graduatoria  di  merito  sara'  approvata   con   decreto
dirigenziale, nel quale si terra' conto delle riserve di posti di cui
all'art. 1, comma 2. I posti riservati, eventualmente  non  ricoperti
per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli  altri
concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria. 
    3. Fermo  restando  quanto  indicato  nei  precedenti  commi  del
presente articolo, nel decreto di approvazione delle  graduatorie  si
terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  posseduti
alla  data  di  scadenza  di  presentazione  delle  domande,  che   i
concorrenti hanno  dichiarato  nella  domanda  di  partecipazione.  A
parita' o in assenza di titoli  di  preferenza,  sara'  preferito  il
concorrente piu' giovane  d'eta',  in  applicazione  del  2°  periodo
dell'art. 3, comma 7  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come
modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    4. Gli idonei che, nella graduatoria di cui al presente articolo,
saranno compresi nel numero dei posti a concorso, di cui all'art.  1,
comma 1, lettere a) e b) saranno dichiarati vincitori del concorso. 
    5. Il decreto di approvazione della graduatoria sara'  pubblicato
nel  Giornale  ufficiale  del  Ministero  della   difesa.   Di   tale
pubblicazione sara'  data  notizia  mediante  avviso  inserito  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre,  tale  decreto
sara' pubblicato, nel sito web «www.difesa.it». 
    6. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso  successivo
utile ai sensi del precedente art. 10, comma 3,  saranno  immesse  in
servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici,
dei  vincitori  del  presente  concorso.  La  relativa  posizione  di
graduatoria verra' determinata  sulla  base  del  punteggio  ottenuto
nella graduatoria finale al termine del periodo  di  formazione.  Gli
effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data
di effettivo incorporamento.