Art. 9 Valutazione dei titoli di merito 1. La commissione esaminatrice, di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a), procedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che hanno sostenuto la prova scritta. L'esito della prova scritta, della valutazione dei titoli di merito ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici e attitudinali saranno resi noti agli interessati secondo le modalita' e le indicazioni circa la data e l'orario, che saranno rese note ai concorrenti mediante avviso consultabile nei siti web «www.carabinieri.it», che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tale scopo, all'atto della presentazione per l'effettuazione della prova scritta di cui al precedente art. 8, i concorrenti potranno consegnare eventuale documentazione probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di quanto gia' indicato nella domanda di partecipazione. Con le stesse modalita' potranno essere consegnate le pubblicazioni tecnico-scientifiche. Per i militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica verra' acquisita con le modalita' indicate nel precedente art. 4. 3. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta commissione, fermo restando quanto sopra precisato per le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di merito dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa, per i quali i concorrenti abbiano fornito, entro la data medesima, analitiche e complete informazioni nella domanda stessa ovvero in apposita documentazione e/o dichiarazioni sostitutive consegnate con le modalita' indicate al comma 2. 4. Per la valutazione dei titoli, relativamente ai titoli di servizio e professionali nonche' quelli relativi alle certificazioni di conoscenza linguistica, la commissione disporra' di un massimo di 10 punti cosi' ripartiti: a. titoli di servizio: 1) servizio prestato presso Enti/Reparti specializzati nella tutela ambientale, agroalimentare e forestale dell'Arma dei carabinieri o dell'assorbito Corpo forestale dello Stato: fino a 2,5 punti; 2) servizio prestato nell'Arma dei carabinieri diverso da quello di cui al precedente punto 1): fino a 2 punti; 3) servizio militare, con esclusione del periodo di leva obbligatorio se effettuato, nonche' servizi, attivita' e/o collaborazioni prestati alle dipendenze o per conto di una Pubblica amministrazione: fino a 1 punto; b. titoli di studio e professionali: 1) voto della laurea magistrale richiesta per la partecipazione al concorso: fino a 3 punti; 2) master, diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca e altri titoli accademici e tecnici, afferenti alle discipline agrarie e forestali: fino a 3 punti; 3) master, diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca e altri titoli accademici e tecnici, afferenti alla classe di laurea diversi da quelli di cui al precedente punto 2): fino a 1 punto; 4) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico, e riportate in riviste scientifiche, o monografie e altri lavori e contributi in materia agraria e forestale con esclusione delle tesi di laurea, di specializzazione o di dottorato: fino a 1 punto; 5) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico riportate in riviste scientifiche o monografie e altri lavori e contributi in materie diverse da quelle indicate nel precedente punto 4) e purche' afferenti alle discipline di cui alle classi di laurea indicate all'art. 2 (requisiti di partecipazione), con esclusione delle tesi di laurea, di specializzazione o di dottorato: fino a 0,5 punti. Per le pubblicazioni, monografie e gli altri lavori e contributi prodotte in collaborazione, la valutabilita' della pubblicazione avverra' solo ove sia possibile scindere e individuare l'apporto dei singoli autori; c. certificazione della conoscenza linguistica: 1) conoscenza di una lingua straniera fra l'inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo, certificata secondo lo STANAG NATO, in corso di validita': per la lingua inglese fino ad un massimo di 2,00 cosi' ripartiti: 2,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16; 1,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14; 1,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12; 0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8; per le restanti lingue straniere fino ad un massimo di 1,00 cosi' ripartiti: 1,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16; 0,75 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14; 0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12; 2) conoscenza di una lingua straniera secondo il livello di conoscenza correlato al «Common European frame work of Reference for languages - CEFR», attestata dagli «Enti certificatori» riconosciuti dal Ministero dell'istruzione: per le lingue inglese fino ad un massimo di 2,00 cosi' ripartiti: 2,00 punti per un livello di conoscenza C2; 1,50 punti per un livello di conoscenza C1; 1,00 punti per un livello di conoscenza B2; 0,50 punti per un livello di conoscenza B1; per altre lingue straniere fino ad un massimo di 1,00 cosi' ripartiti: 1,00 punti per un livello di conoscenza C2; 0,75 punti per un livello di conoscenza C1; 0,50 punti per un livello di conoscenza B2. I concorrenti cui sia stata valutata l'eventuale certificazione linguistica di cui sopra non saranno sottoposti, anche se richiesta, alla prova facoltativa della medesima lingua straniera e quindi gli sara' attribuito unicamente il punteggio relativo al livello di certificazione. Ai candidati che dovessero risultare conoscitori certificati di piu' lingue potra' essere riconosciuto il punteggio solo per una di esse. 5. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali, nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione amministrativa, la commissione esaminatrice valutera', previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alla prova scritta. A tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procedera' a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 6. La commissione comunichera' al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso i nominativi del personale dell'Arma dei carabinieri, che partecipa alla riserva di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), dalla cui documentazione caratteristica, redatta in forma di rapporti informativi, sia stato rilevato il difetto del requisito della qualita' del servizio prestato nell'ultimo biennio, di cui all'art. 2, comma 1, lettera k).