Art. 9 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
    1. La commissione esaminatrice, di  cui  al  precedente  art.  6,
comma 1, lettera a), procedera' alla valutazione dei titoli di merito
dei concorrenti che hanno sostenuto la prova scritta.  L'esito  della
prova  scritta,  della  valutazione  dei  titoli  di  merito  ed   il
calendario di convocazione dei concorrenti  ammessi  a  sostenere  le
prove  di  efficienza  fisica,  gli   accertamenti   psico-fisici   e
attitudinali saranno resi noti agli interessati secondo le  modalita'
e le indicazioni circa la data e l'orario, che saranno rese  note  ai
concorrenti   mediante   avviso    consultabile    nei    siti    web
«www.carabinieri.it», che  avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i concorrenti. 
    2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni  dettagliate  su
ciascuno  dei  titoli  posseduti,  ai  fini   della   loro   corretta
valutazione da parte della commissione esaminatrice.  A  tale  scopo,
all'atto della presentazione per l'effettuazione della prova  scritta
di cui al  precedente  art.  8,  i  concorrenti  potranno  consegnare
eventuale documentazione probatoria ovvero una o  piu'  dichiarazioni
sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di quanto  gia'
indicato nella domanda di partecipazione.  Con  le  stesse  modalita'
potranno essere consegnate le pubblicazioni tecnico-scientifiche. Per
i militari in servizio o in congedo la documentazione  matricolare  e
caratteristica  verra'  acquisita  con  le  modalita'  indicate   nel
precedente art. 4. 
    3. Formeranno oggetto di  valutazione  da  parte  della  predetta
commissione,  fermo  restando   quanto   sopra   precisato   per   le
pubblicazioni di carattere  tecnico-scientifico,  solo  i  titoli  di
merito dichiarati nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  della
stessa, per i quali i concorrenti  abbiano  fornito,  entro  la  data
medesima, analitiche e complete  informazioni  nella  domanda  stessa
ovvero  in  apposita  documentazione  e/o  dichiarazioni  sostitutive
consegnate con le modalita' indicate al comma 2. 
    4. Per la valutazione dei  titoli,  relativamente  ai  titoli  di
servizio e professionali nonche' quelli relativi alle  certificazioni
di conoscenza linguistica, la commissione disporra' di un massimo  di
10 punti cosi' ripartiti: 
      a. titoli di servizio: 
        1) servizio prestato presso Enti/Reparti specializzati  nella
tutela  ambientale,  agroalimentare   e   forestale   dell'Arma   dei
carabinieri o dell'assorbito Corpo forestale dello Stato: fino a  2,5
punti; 
        2) servizio prestato nell'Arma  dei  carabinieri  diverso  da
quello di cui al precedente punto 1): fino a 2 punti; 
        3) servizio militare, con  esclusione  del  periodo  di  leva
obbligatorio  se   effettuato,   nonche'   servizi,   attivita'   e/o
collaborazioni prestati alle dipendenze o per conto di  una  Pubblica
amministrazione: fino a 1 punto; 
      b. titoli di studio e professionali: 
        1)  voto   della   laurea   magistrale   richiesta   per   la
partecipazione al concorso: fino a 3 punti; 
        2) master, diplomi di specializzazione, dottorati di  ricerca
e altri  titoli  accademici  e  tecnici,  afferenti  alle  discipline
agrarie e forestali: fino a 3 punti; 
        3) master, diplomi di specializzazione, dottorati di  ricerca
e altri titoli accademici e tecnici, afferenti alla classe di  laurea
diversi da quelli di cui al precedente punto 2): fino a 1 punto; 
        4) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico, e
riportate in riviste scientifiche, o  monografie  e  altri  lavori  e
contributi in materia agraria e forestale con esclusione  delle  tesi
di laurea, di specializzazione o di dottorato: fino a 1 punto; 
        5) pubblicazioni a stampa  di  carattere  tecnico-scientifico
riportate in riviste scientifiche  o  monografie  e  altri  lavori  e
contributi in materie diverse da quelle indicate nel precedente punto
4) e purche' afferenti alle discipline di cui alle classi  di  laurea
indicate all'art. 2 (requisiti  di  partecipazione),  con  esclusione
delle tesi di laurea, di specializzazione o di dottorato: fino a  0,5
punti. 
    Per le pubblicazioni, monografie e gli altri lavori e  contributi
prodotte in  collaborazione,  la  valutabilita'  della  pubblicazione
avverra' solo ove sia possibile scindere e individuare l'apporto  dei
singoli autori; 
      c. certificazione della conoscenza linguistica: 
        1) conoscenza di  una  lingua  straniera  fra  l'inglese,  il
francese, il tedesco e lo spagnolo,  certificata  secondo  lo  STANAG
NATO, in corso di validita': 
per la lingua inglese fino ad un massimo di 2,00 cosi' ripartiti: 
          2,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16; 
          1,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14; 
          1,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12; 
          0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8; 
per le restanti lingue straniere fino ad un  massimo  di  1,00  cosi'
ripartiti: 
          1,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16; 
          0,75 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14; 
          0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12; 
        2) conoscenza di una lingua straniera secondo il  livello  di
conoscenza correlato al «Common European frame work of Reference  for
languages - CEFR», attestata dagli «Enti certificatori»  riconosciuti
dal Ministero dell'istruzione: 
per le lingue inglese fino ad un massimo di 2,00 cosi' ripartiti: 
          2,00 punti per un livello di conoscenza C2; 
          1,50 punti per un livello di conoscenza C1; 
          1,00 punti per un livello di conoscenza B2; 
          0,50 punti per un livello di conoscenza B1; 
per  altre  lingue  straniere  fino  ad  un  massimo  di  1,00  cosi'
ripartiti: 
          1,00 punti per un livello di conoscenza C2; 
          0,75 punti per un livello di conoscenza C1; 
          0,50 punti per un livello di conoscenza B2. 
    I concorrenti cui sia stata valutata  l'eventuale  certificazione
linguistica di cui sopra non saranno sottoposti, anche se  richiesta,
alla prova facoltativa della medesima lingua straniera e  quindi  gli
sara' attribuito unicamente  il  punteggio  relativo  al  livello  di
certificazione. Ai  candidati  che  dovessero  risultare  conoscitori
certificati di piu' lingue potra' essere  riconosciuto  il  punteggio
solo per una di esse. 
    5. Allo scopo di contrarre i tempi delle  procedure  concorsuali,
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa,  la  commissione   esaminatrice   valutera',   previa
identificazione dei relativi criteri, i titoli  di  merito  dei  soli
concorrenti che risulteranno idonei alla prova scritta. A tal fine la
commissione, dopo aver  corretto  in  forma  anonima  gli  elaborati,
procedera'  a  identificare  esclusivamente  gli  autori  di   quelli
giudicati  insufficienti,  in  modo  da  definire,  per  sottrazione,
l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di  questi  ultimi
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 
    6. La commissione comunichera' al Comando generale dell'Arma  dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento -  Ufficio
concorsi e contenzioso  i  nominativi  del  personale  dell'Arma  dei
carabinieri, che partecipa alla riserva di cui all'art. 1,  comma  1,
lettera b), dalla cui documentazione caratteristica, redatta in forma
di rapporti informativi, sia stato rilevato il difetto del  requisito
della qualita' del servizio  prestato  nell'ultimo  biennio,  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera k).