Art. 13 
 
    Per  i  motivi  citati   nelle   premesse,   l'ultimo   capoverso
dell'allegato «Prova di educazione  fisica  (Esercito)»  del  decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599  del  5  febbraio  2020,  e'
integralmente sostituito dal seguente: 
    «La  commissione  di  cui  all'art.  7,  comma  2,   lettera   d)
sovraintendera' allo svolgimento delle prove anzidette  eventualmente
avvalendosi di personale  del  Centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale dell'Esercito, per il cronometraggio delle prove e  per  il
conteggio a voce  alta  degli  esercizi  correttamente  eseguiti  dal
concorrente, e di un Ufficiale medico. Ciascuna prova  sara'  seguita
da almeno un membro della commissione  per  le  prove  di  efficienza
fisica. Non saranno conteggiati  gli  esercizi  eseguiti  in  maniera
scorretta. Al raggiungimento del  punteggio  massimo  indicato  nelle
tabelle, l'esecuzione della prova verra' interrotta. Si  precisa  che
tutte le prove dovranno essere svolte senza interruzioni  secondo  le
modalita' sopra riportate.».