Art. 14 Per i motivi citati nelle premesse, nell'allegato «Prove di educazione fisica (Marina e Aeronautica)» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020, le modalita' di esecuzione di cui alle tabelle «Flessioni del busto dalla posizione supina», sia per i concorrenti di sesso maschile che per quelli di sesso femminile, sono integralmente sostituite dalle seguenti: «La prova dovra' essere svolta senza interruzioni, secondo le seguenti modalita': - posizione di partenza: supina, busto a terra, gambe unite e piegate a 90° all'altezza delle ginocchia, piedi uniti e bloccati da altro concorrente con le piante a terra ovvero tramite l'impiego di idoneo dispositivo atto a garantire il bloccaggio dei piedi alla pavimentazione, mani dietro la nuca con le dita incrociate; - esecuzione: una flessione sara' considerata valida se si sollevera' il busto fino a superare la posizione verticale passante per il bacino e si ritornera' in posizione di partenza. Un membro della commissione provvedera' al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta. Per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del bando saranno giudicati idonei i candidati che avranno conseguito il punteggio minimo di 6/10.».