Art. 14 
 
    Per i motivi  citati  nelle  premesse,  nell'allegato  «Prove  di
educazione fisica (Marina e Aeronautica)» del decreto dirigenziale n.
M_D GMIL REG2020  0057599  del  5  febbraio  2020,  le  modalita'  di
esecuzione di cui alle tabelle «Flessioni del busto  dalla  posizione
supina», sia per i concorrenti di sesso maschile che  per  quelli  di
sesso femminile, sono integralmente sostituite dalle seguenti: 
    «La prova dovra' essere svolta  senza  interruzioni,  secondo  le
seguenti modalita': 
      - posizione di partenza: supina, busto a terra, gambe  unite  e
piegate a 90° all'altezza delle ginocchia, piedi uniti e bloccati  da
altro concorrente con le piante a terra ovvero tramite  l'impiego  di
idoneo dispositivo atto a garantire  il  bloccaggio  dei  piedi  alla
pavimentazione, mani dietro la nuca con le dita incrociate; 
      - esecuzione: una flessione  sara'  considerata  valida  se  si
sollevera' il busto fino a superare la posizione  verticale  passante
per il bacino e si ritornera' in posizione di partenza. 
    Un membro della commissione provvedera' al conteggio a voce  alta
degli  esercizi   correttamente   eseguiti   dal   concorrente,   non
conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta. 
    Per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del  bando
saranno giudicati  idonei  i  candidati  che  avranno  conseguito  il
punteggio minimo di 6/10.».