Art. 2 Per i motivi citati nelle premesse, tutta la documentazione sanitaria da produrre da parte dei candidati e scaduta per effetto della sospensione delle procedure concorsuali, fatta eccezione del referto attestante l'esito del test di gravidanza mediante analisi o urine, conserva la propria validita' fino all'effettuazione delle prove e accertamenti per i quali e' stata richiesta, salvo diverso avviso delle commissioni per gli accertamenti sanitari che ne potranno chiedere, se necessario, un aggiornamento.