Art. 2 
 
    Per i motivi  citati  nelle  premesse,  tutta  la  documentazione
sanitaria da produrre da parte dei candidati e  scaduta  per  effetto
della sospensione delle procedure concorsuali,  fatta  eccezione  del
referto attestante l'esito del test di gravidanza mediante analisi  o
urine, conserva la propria  validita'  fino  all'effettuazione  delle
prove e accertamenti per i quali e' stata  richiesta,  salvo  diverso
avviso  delle  commissioni  per  gli  accertamenti  sanitari  che  ne
potranno chiedere, se necessario, un aggiornamento.