Art. 15 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e
successive modificazioni, e le disposizioni  in  materia  di  accesso
alla qualifica di dirigente di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. 
    2.  Avverso  il  presente  bando  e'  ammesso  ricorso  in   sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
    Il presente decreto e' trasmesso all'Ufficio del bilancio  e  per
il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza
del Consiglio dei ministri per il visto di competenza. 
      Roma, 24 giugno 2020 
 
                                               Il Presidente: Battini