Art. 7 
 
                            Prove scritte 
 
    1. La prima prova scritta consiste in un elaborato ed e'  diretta
a verificare le  conoscenze  e  le  competenze  dei  candidati  nelle
materie giuridiche (diritto costituzionale,  diritto  amministrativo,
diritto dell'Unione europea), l'attitudine al ragionamento giuridico,
la capacita' di impostare analisi critiche di problemi complessi e di
proporre soluzioni  argomentate,  sulla  base  di  un  breve  dossier
distribuito ai candidati. Il dossier  contiene  documenti  in  lingua
italiana e in lingua inglese e la traccia prevede anche una specifica
domanda a cui deve essere fornita risposta in lingua inglese (livello
atteso B2 QCER). E' facolta' della commissione definire le dimensioni
massime dell'elaborato. 
    2. La seconda prova scritta e' volta a verificare le conoscenze e
le competenze dei candidati nelle materie economiche  e  dell'analisi
delle politiche pubbliche  (economia  politica,  politica  economica,
economia  delle  amministrazioni  pubbliche,   management   pubblico,
analisi delle politiche pubbliche) e la loro capacita'  di  impiegare
gli strumenti  e  le  metodologie  di  tali  discipline  al  fine  di
formulare diagnosi e proposte argomentate  in  relazione  a  problemi
attinenti alle attivita' delle pubbliche  amministrazioni.  La  prova
consiste nella redazione di un elaborato,  sulla  base  di  un  breve
dossier distribuito ai candidati. Il dossier  contiene  documenti  in
lingua italiana e in lingua inglese e la traccia  prevede  anche  una
specifica domanda a  cui  deve  essere  fornita  risposta  in  lingua
inglese (livello atteso  B2  QCER).  E'  facolta'  della  commissione
definire le dimensioni massime dell'elaborato. 
    3.  Le  prove  scritte  si  svolgono   mediante   l'utilizzo   di
strumentazione e procedure informatiche e possono tenersi anche nella
medesima data e in sedi decentrate,  tenendo  conto  di  esigenze  di
tutela  della  salute,  fermo  restando  la  contemporaneita'   dello
svolgimento per tutti i candidati ammessi. Il calendario delle  prove
e' reso noto con il medesimo avviso di cui al all'art. 5,  comma  11,
recante l'elenco dei nominativi dei candidati che hanno  superato  la
prova preselettiva.  Il  calendario  e'  pubblicato  almeno  quindici
giorni prima della data di inizio delle prove scritte e ha valore  di
notifica a tutti gli effetti. I candidati ammessi alle prove  scritte
sono  tenuti  a  presentarsi  muniti  di   uno   dei   documenti   di
riconoscimento in corso di validita' indicati all'art.  5,  comma  2,
del presente bando. La mancata presentazione,  comunque  giustificata
ed a qualsiasi causa dovuta, nel giorno, ora  e  sede  stabiliti  per
ciascuna prova scritta comporta l'esclusione dal concorso. 
    4. I candidati non possono introdurre nella sede di  esame  testi
di legge, carta da  scrivere,  appunti  manoscritti,  libri,  codici,
pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi  mobili  idonei
alla  memorizzazione  o  alla  trasmissione  di  dati,  ne'   possono
comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la
commissione  esaminatrice  o  il  comitato  di  vigilanza  deliberano
l'immediata esclusione dal concorso. 
    5. La commissione esaminatrice e  le  sottocommissioni  procedono
alla valutazione delle prove scritte anche mediante sedute svolte  in
modalita' telematica, secondo procedure che garantiscano principi  di
anonimato nella correzione delle prove  nonche'  la  sicurezza  e  la
tracciabilita' delle comunicazioni. 
    6. Superano le prove scritte e sono ammessi alla  prova  orale  i
candidati che riportano un punteggio di almeno settanta centesimi  in
ciascuna prova scritta. 
    7. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione
a mezzo messaggio di posta elettronica certificata con  l'indicazione
delle votazioni riportate in ciascuna delle prove  scritte.  L'avviso
per la presentazione alla prova  orale  e'  recapitato  ai  candidati
almeno venti giorni prima della data in cui essi devono sostenerla.