Art. 9 Graduatoria 1. Il punteggio finale da attribuire al candidato al termine delle prove concorsuali e' determinato sommando i voti riportati in ciascuna delle due prove scritte e il voto riportato nella prova orale. 2. La graduatoria di merito del concorso e' predisposta dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio finale conseguito da ciascun candidato. 3. La graduatoria finale e' approvata con decreto del Presidente della SNA. Nel decreto di approvazione trovano applicazione le disposizioni sui titoli di preferenza previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La graduatoria e' pubblicata sul sito internet della SNA (indirizzo: www.sna.gov.it/7corsoconcorso); della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale i candidati che, essendosi utilmente collocati nei primi trecentoquindici posti della suddetta graduatoria, sono risultati vincitori del concorso.