Art. 9 
 
                             Graduatoria 
 
    1. Il punteggio finale da  attribuire  al  candidato  al  termine
delle prove concorsuali e' determinato sommando i voti  riportati  in
ciascuna delle due prove scritte e  il  voto  riportato  nella  prova
orale. 
    2. La graduatoria di merito del  concorso  e'  predisposta  dalla
commissione esaminatrice secondo  l'ordine  derivante  dal  punteggio
finale conseguito da ciascun candidato. 
    3. La graduatoria finale e' approvata con decreto del  Presidente
della SNA.  Nel  decreto  di  approvazione  trovano  applicazione  le
disposizioni sui titoli di preferenza previsti dall'art. 5, commi 4 e
5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
dall'art. 3, comma 7, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come
modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n.  191,
e dall'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto  2013,  n.  98.  La
graduatoria e' pubblicata sul sito  internet  della  SNA  (indirizzo:
www.sna.gov.it/7corsoconcorso); della pubblicazione viene dato avviso
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami». 
    4. Sono ammessi alla frequenza del  corso-concorso  selettivo  di
formazione  dirigenziale  i  candidati   che,   essendosi   utilmente
collocati   nei   primi   trecentoquindici   posti   della   suddetta
graduatoria, sono risultati vincitori del concorso.