LA COMMISSIONE RIPAM 
 
    Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto, in particolare, l'art. 35, comma  5,  del  citato  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che,  tra  l'altro,  disciplina  la
Commissione per l'attuazione del progetto di  riqualificazione  delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM); 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3; 
    Visto il decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e,  in  particolare,
l'art. 74, comma  7-ter,  secondo  cui,  tra  l'altro,  le  procedure
concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche  il  possesso
di  requisiti  specifici  e  di  competenze  trasversali  tecniche  e
attitudinali,  ivi  incluse  quelle  manageriali  per  le  qualifiche
dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare.  Le
predette procedure sono  svolte,  ove  possibile,  con  l'ausilio  di
strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di  societa'  e
professionalita'  specializzate  in  materia  di  reclutamento  e  di
selezione delle risorse umane; 
    Visto l'art. 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante
«Misure  urgenti  in  materia  di  salute  e  sostegno  al  lavoro  e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», in corso di conversione, in  materia  di
semplificazione e svolgimento in modalita'  decentrata  e  telematica
delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686  concernente  «Norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3»; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
aprile 2018, n. 78, che  disciplina,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma
2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272, i titoli valutabili nonche' il valore massimo assegnabile  ad
ognuno di essi, nell'ambito del  concorso  pubblico,  per  titoli  ed
esami, per l'accesso alla qualifica di dirigente, di cui all'art. 28,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
aprile 2018, n. 80, che individua, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 16  aprile  2013,  n.  70  le
scuole   di   specializzazione   che   rilasciano   i   diplomi    di
specializzazione che consentono la  partecipazione  al  concorso  per
titoli ed esami di cui all'art. 28, comma 1, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso alla qualifica di dirigente; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
2 dicembre 2019, emanato di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze e il Ministro dell'interno, che nomina  la  Commissione
RIPAM e ne definisce le competenze; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
4 marzo 2020, emanato di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e il Ministro  dell'interno,  con  il  quale  il  Pref.
dott.ssa Maria Grazia Nicolo',  in  qualita'  di  rappresentante  del
Ministero dell'interno,  e'  nominata  componente  della  Commissione
RIPAM costituita con decreto interministeriale del 2  dicembre  2019,
in sostituzione del Pref. dott.ssa Maria Tirone; 
    Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995 n.  32,  convertito  dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104, e in particolare l'art. 18, comma 1, che
prevede che il Centro di formazione e studi  -  FORMEZ  subentra  nei
rapporti  attivi  e  passivi   riferibili   al   Consorzio   per   la
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM); 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'art. 3 e  l'art.
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali  in  favore
delle categorie protette; 
    Atteso  che  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  il
Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  sulla
base dei relativi prospetti informativi riferiti al 31 dicembre  2019
- riepilogativi della situazione occupazionale rispetto agli obblighi
di assunzione di personale con disabilita' ed appartenente alle altre
categorie protette - intendono prevedere apposita  riserva  di  posti
per la copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 della legge
12 marzo 1999, n. 68 nell'ambito della procedura selettiva di cui  al
presente bando; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei
privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi nonche'  alla
carriera  direttiva  nella  pubblica  amministrazione  e  negli  enti
pubblici, per il pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e  la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari»  convertito  con  modificazioni
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e,  in  particolare,  l'art.  25,
comma 9, che introduce il comma 2-bis dell'art. 20 della citata legge
5 febbraio 1992, n. 104; 
    Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  6,  recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a  norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678
e 1014; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 
    Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico  e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196,  recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visti i decreti legislativi 9  luglio  2003,  n.  215  e  n.  216
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE  per
la parita' di trattamento tra  le  persone,  indipendentemente  dalla
razza  e  dall'origine  etnica»,  e   «Attuazione   della   direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione  e
di condizioni di lavoro»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509,
concernente il «Regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica degli atenei»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  concernente  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre  1999,  n.  509
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche  ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per  via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del
personale oggetto del presente bando di concorso; 
    Viste  le   disposizioni   normative   e   i   provvedimenti   di
autorizzazione relativi al reclutamento  del  personale  oggetto  del
presente bando di concorso; 
    Viste le note con cui  le  Amministrazioni  interessate  si  sono
rivolte al Dipartimento della funzione pubblica per  l'organizzazione
del  concorso  oggetto  del   presente   bando,   avvalendosi   della
Commissione  Interministeriale   RIPAM   per   l'espletamento   della
procedura concorsuale; 
    Espletati gli adempimenti e le procedure di cui  all'art.  34-bis
del citato decreto legislativo n. 165/2001; 
    Visto  il  vigente  Contratto  collettivo  nazionale  di   lavoro
relativo al personale del comparto funzioni centrali e  del  comparto
istruzione e ricerca; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento di complessive duemilacentotrentatre unita' di personale
non dirigenziale,  a  tempo  pieno  e  indeterminato,  da  inquadrare
nell'Area  III,  posizione  retributiva/fascia  retributiva   F1,   o
categorie o livelli equiparati nei profili di  seguito  indicati  dei
ruoli delle sotto indicate  amministrazioni  -  secondo  la  seguente
ripartizione: 
      ventiquattro  unita'  da  inquadrare,   con   il   profilo   di
funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1  dei  ruoli
dell'avvocatura generale dello Stato; 
      novantatre  unita'  di  categoria  A  -  F1,  con  il   profilo
professionale di specialista giuridico legale finanziario, di cui: 
        novanta unita' da inquadrare nel ruolo della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri,  di  cui  cinque  posti  riservati  ai  sensi
dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
        tre unita' da inquadrare nel ruolo speciale della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
        trecentocinquanta unita' da inquadrare,  con  il  profilo  di
funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1  dei  ruoli
del Ministero dell'interno; 
        quarantotto  unita'  da  inquadrare,  con   il   profilo   di
funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1  nei  ruoli
del Ministero della difesa; 
        duecentoquarantatre unita' da inquadrare, con il  profilo  di
collaboratore amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli
del Ministero dell'economia e delle finanze; 
        duecentocinquanta unita' da inquadrare,  con  il  profilo  di
funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1  dei  ruoli
del Ministero dello sviluppo  economico,  fermi  restando  gli  esiti
della mobilita' ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165; 
        dodici unita' da inquadrare, con il  profilo  di  funzionario
amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, di  cui  sei  posti
riservati ai sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
        sessantasette  unita'  da  inquadrare,  con  il  profilo   di
funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1  dei  ruoli
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
        duecentodieci  unita'  da  inquadrare,  con  il  profilo   di
funzionario amministrativo-contabile, nell'area funzionale III  -  F1
dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
        novantadue  unita'  da  inquadrare,   con   il   profilo   di
funzionario  area  amministrativa  giuridico  contenzioso,  nell'area
funzionale III - F1 dei  ruoli  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali; 
        centocinquantanove unita' da inquadrare, con  il  profilo  di
funzionario   amministrativo,   giuridico,    contabile,    nell'area
funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dell'istruzione; 
        ventidue unita' da inquadrare, con il profilo di  funzionario
amministrativo, giuridico, contabile, nell'area funzionale III  -  F1
dei ruoli del Ministero dell'universita' e della ricerca; 
        duecentocinquanta unita' da inquadrare,  con  il  profilo  di
funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1  dei  ruoli
del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo; 
        diciannove  unita'  da  inquadrare,   con   il   profilo   di
funzionario giuridico di amministrazione, nell'area funzionale III  -
F1 dei ruoli del Ministero della salute; 
        duecentosessantaquattro unita' da inquadrare, con il  profilo
di  funzionario  amministrativo,   giuridico-contenzioso,   nell'area
funzionale III - F1 dei ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro; 
        ventitre unita' da inquadrare, con il profilo di  funzionario
amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli  dell'Agenzia
nazionale  per  l'amministrazione  e   la   destinazione   dei   beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata; 
        cinque unita' da inquadrare nei ruoli dell'Istituto superiore
per la  protezione  e  la  ricerca  ambientale,  con  il  profilo  di
funzionario amministrativo - V livello; 
        due unita' da  inquadrare,  con  il  profilo  di  funzionario
amministrativo - F1, nei ruoli dell'Agenzia  per  l'Italia  digitale,
fermi restando gli esiti della mobilita' ai  sensi  dell'art.  34-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento  dei  posti  e'  riservato  ai
volontari in ferma  breve  e  ferma  prefissata  delle  Forze  armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo  di  rafferma,  ai
volontari  in  servizio  permanente,  nonche'   agli   ufficiali   di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali  in  ferma  prefissata
che hanno completato  senza  demerito  la  ferma  contratta,  ove  in
possesso dei requisiti previsti dal bando. 
    Per il numero dei posti di cui al precedente comma 1 afferenti al
Ministero della difesa la riserva indicata nel precedente periodo  e'
pari al cinquanta per cento dei posti. 
    3. Le riserve di legge, in applicazione della normativa  vigente,
nonche' i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente  all'atto
della formulazione della graduatoria  finale  di  merito  di  cui  al
successivo art. 11, nel limite massimo del cinquanta  per  cento  dei
posti.