Art. 3 
 
                        Procedura concorsuale 
 
    1. Nell'ambito della procedura concorsuale  di  cui  al  presente
bando  la  Commissione  interministeriale  RIPAM,  d'ora  in   avanti
Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le  competenze
della commissione esaminatrice ai sensi del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    2. Il concorso e' espletato in base  alle  procedure  di  seguito
indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi: 
      a) una prova preselettiva, secondo la disciplina  dell'art.  6,
ai fini dell'ammissione alla prova scritta, che la Commissione  RIPAM
si riserva di svolgere qualora il numero dei  candidati  che  abbiano
presentato domanda di partecipazione sia superiore  a  due  volte  il
numero dei posti messi a concorso; 
      b) una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art.
7, riservata ai candidati che avranno superato la prova  preselettiva
di cui alla precedente lettera a); 
      c) una prova selettiva orale, secondo la  disciplina  dell'art.
8, riservata ai candidati che avranno superato la prova di  cui  alla
precedente lettera b). 
      Le prove di cui alle precedenti lettere a)  e  b)  si  svolgono
presso sedi decentrate ed  esclusivamente  mediante  il  supporto  di
strumentazione informatica. 
      La prova di cui alla precedente lettera c) puo'  essere  svolta
in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici  e
digitali, garantendo comunque l'adozione di  soluzioni  tecniche  che
assicurino  la  pubblicita'  della  stessa,   l'identificazione   dei
partecipanti, nonche' la sicurezza  delle  comunicazioni  e  la  loro
tracciabilita'; 
      d) la valutazione dei titoli viene effettuata, con le modalita'
previste dall'art. 9, solo a seguito  dell'espletamento  della  prova
orale, con esclusivo riferimento ai candidati risultati  idonei  alla
predetta prova e sulla base delle dichiarazioni  degli  stessi,  rese
nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta. 
      La commissione esaminatrice redige  la  graduatoria  finale  di
merito sommando i punteggi  conseguiti  nella  prova  scritta,  nella
prova orale e nella valutazione dei  titoli,  fermo  restando  quanto
previsto dall'art. 9 comma 4. 
    3. I primi classificati nell'ambito della graduatoria  finale  di
merito, validata dalla Commissione RIPAM ai sensi  dell'art.  11,  in
numero pari ai posti disponibili,  tenuto  conto  delle  riserve  dei
posti di cui all'art. 1, sono nominati  vincitori  e  assegnati  alle
amministrazioni interessate per l'assunzione a  tempo  indeterminato,
secondo quanto previsto dal successivo art. 12.