Art. 5 Commissione esaminatrice e sottocommissioni 1. La Commissione RIPAM nomina la commissione esaminatrice per la procedura concorsuale di cui all'art. 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. La commissione esaminatrice e' competente per l'espletamento degli adempimenti previsti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' delle fasi del concorso di cui ai successivi articoli 6, 7 e 8 e per la valutazione dei titoli ai sensi del successivo art. 9. Alla commissione esaminatrice sono aggregati i membri aggiunti per la valutazione della conoscenza delle lingue straniere, delle competenze informatiche e delle competenze attitudinali. 2. Inoltre la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalita' e celerita' della procedura concorsuale, si riserva la nomina di sottocommissioni, in cui suddividere la commissione esaminatrice, a partire dalla fase di espletamento delle prove scritte. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta. 3. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.