Art. 5 
 
             Commissione esaminatrice e sottocommissioni 
 
    1. La Commissione RIPAM nomina la commissione esaminatrice per la
procedura concorsuale di cui  all'art.  1,  sulla  base  dei  criteri
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modificazioni.  La  commissione  esaminatrice  e'
competente per l'espletamento degli adempimenti previsti dal predetto
decreto del Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,
nonche' delle fasi del concorso di cui ai successivi articoli 6, 7  e
8 e per la valutazione dei titoli ai sensi  del  successivo  art.  9.
Alla commissione esaminatrice sono aggregati i membri aggiunti per la
valutazione della conoscenza delle lingue straniere, delle competenze
informatiche e delle competenze attitudinali. 
    2. Inoltre la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalita'  e
celerita' della  procedura  concorsuale,  si  riserva  la  nomina  di
sottocommissioni, in cui suddividere la commissione  esaminatrice,  a
partire dalla fase di espletamento delle prove  scritte.  A  ciascuna
delle  sottocommissioni  non  puo'  essere  assegnato  un  numero  di
candidati inferiore a duecentocinquanta. 
    3. La commissione  esaminatrice  e  le  sottocommissioni  possono
svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque
la sicurezza e la  tracciabilita'  delle  comunicazioni,  secondo  la
normativa vigente.