Art. 6 Prova preselettiva 1. La prova preselettiva consiste in un test, da risolvere in settanta minuti, composto da cinquanta quesiti a risposta multipla, di cui venticinque attitudinali per la verifica della capacita' logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale, cinque di lingua inglese di livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue e venti diretti a verificare la conoscenza delle seguenti materie: diritto costituzionale; diritto amministrativo; contabilita' dello stato e degli enti pubblici. 2. Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati diversamente abili con percentuale di invalidita' pari o superiore all'ottanta per cento, in base all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 3. La prova si svolge presso sedi decentrate ed esclusivamente mediante il supporto di strumentazione informatica. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, e' effettuata attraverso il sistema «Step-One 2019». La data e il luogo di svolgimento della prova, nonche' le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, sono resi disponibili sul predetto sistema «Step-One 2019» almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa. 4. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova. 5. I candidati regolarmente iscritti on line, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul predetto sistema «Step-One 2019». I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata, al momento della compilazione on line della domanda, dal sistema informatico. 6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, nonche' la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 3, comporta l'esclusione dal concorso. 7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il sistema «Step-One 2019». 8. A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: +1 punto; mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o piu' opzioni: 0 punti; risposta errata: -0,33 punti. 9. La prova preselettiva e' superata da un numero di candidati pari a quattro volte il numero dei posti messi a concorso. Tale numero potrebbe essere superiore in caso di candidati collocatisi ex-aequo all'ultimo posto utile in ordine di graduatoria. 10. I candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione una postazione informatica. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato puo' correggere le risposte gia' date. La correzione della prova avviene con modalita' che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni, viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito delle prove e' reso disponibile mediante pubblicazione sul sistema «Step-One 2019». 11. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. 12. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l'immediata esclusione dal concorso.