Art. 8 Prova orale 1. L'avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli elenchi degli ammessi alla medesima prova selettiva ai sensi del precedente art. 7, comma 9, e il diario recate l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolge, e' pubblicato sul sistema «Step-One 2019» almeno dieci giorni prima del suo svolgimento. Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 2. La prova selettiva orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle materie della prova scritta, di cui al precedente art. 7, volto ad accertare la preparazione e la capacita' professionale dei candidati. 3. In sede di prova orale si procede, inoltre, all'accertamento: della conoscenza della lingua inglese, attraverso la lettura e la traduzione di un testo, nonche' attraverso una conversazione che accerti il livello di competenze linguistiche di livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue; della conoscenza delle tecnologie informatiche nonche' delle competenze digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica amministrazione. 4. La prova orale puo' essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche' la sicurezza delle telecomunicazioni e la loro tracciabilita'. 5. Nel sistema «Step-One 2019» sono pubblicate le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, nonche' le eventuali indicazioni di dettaglio in merito allo svolgimento della prova. 6. La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 5, comporta l'esclusione dal concorso. 7. Alla prova selettiva orale e' assegnato un punteggio massimo di trenta punti e la stessa si intende superata se e' stato raggiunto il punteggio minimo di ventuno/trentesimi. 8. Dopo lo svolgimento della prova orale la commissione esaminatrice, sulla base dei titoli dichiarati e autocertificati dai candidati, valuta e autorizza la pubblicazione dei punteggi dei titoli di cui al successivo art. 9 dei soli candidati idonei.