Art. 9 Valutazione dei titoli e stesura della graduatoria finale di merito 1. La valutazione dei titoli e' effettuata dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. Resta fermo che i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali non sono presi in considerazione. 2. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. 3. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano, compresi i titoli di studio conseguiti all'estero se riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte del Ministero competente. 4. I titoli valutabili, ai fini della stesura della graduatoria di merito, non potranno superare il valore massimo complessivo di dieci punti, ripartiti tra titoli di studio (massimo sei punti) e altri titoli (massimo quattro punti). I titoli professionali di cui alla lettera c) del successivo comma 5 (massimo sei punti) sono considerati utili esclusivamente per la scelta dei posti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella fase di assegnazione dei vincitori alle amministrazioni di destinazione. 5. La commissione verifica la corretta attribuzione dei punteggi autocertificati dai candidati, secondo i seguenti criteri di calcolo: a) Titoli di studio fino ad un massimo di sei punti, secondo i seguenti criteri: 1,5 punti per votazione da centosette a centodieci su centodieci con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso; ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per il titolo di cui al punto precedente; 0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico; 0,25 punti per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale gia' dichiarata; 1 punto per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso; 0,5 punti per ogni master di primo livello; 1,5 punti per master universitario di secondo livello; 2,5 punti per ogni dottorato ricerca; 2 punti per ogni diploma di specializzazione. b) altri titoli, fino ad un massimo di 4 punti, secondo i seguenti criteri: 3 punti per l'abilitazione all'esercizio della professione se attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando; 1 punto per l'abilitazione all'esercizio della professione se non attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando. c) titoli professionali, fino ad un massimo di 6 punti, per quanto attiene ai profili da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto delle modalita' di utilizzo con riferimento alle tipologie contrattuali nonche' delle eventuali connesse responsabilita' in materia ambientale, secondo i seguenti criteri: documentata esperienza professionale in materia ambientale, anche non continuativa, maturata presso o per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: tra due e cinque anni: fino a 3 punti; tra i cinque e gli otto anni: fino a 4 punti; tra gli otto e i dieci anni: fino a 5 punti; oltre i dieci anni: fino a 6 punti; documentata esperienza professionale, anche non continuativa, in materia ambientale presso o per conto di una pubblica amministrazione diversa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: tra tre e sette anni: fino a 3 punti; tra i sette e gli undici anni: fino a 4 punti; tra gli undici e i quindici anni: fino a 5 punti; oltre i quindici anni: fino a 6 punti. 6. Per la valutazione dei titoli professionali di cui al precedente comma 5, lettera c), si applicano i seguenti principi: a) il computo degli anni di esperienza professionale e' dato dalla somma di tutti i mesi di lavoro anche non continuativi diviso per dodici; b) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile e valgono ove superiori a sei mesi, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; c) in caso di contemporaneita', i periodi di lavoro in sovrapposizione si contano una sola volta; d) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno. 7. La commissione esaminatrice stila la graduatoria finale di merito sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito ai sensi del comma 4 dell'art. 9, dando separata evidenza ai titoli spendibili per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le finalita' di cui al medesimo art. 9, comma 4, del presente bando. 8. La graduatoria finale di merito e' trasmessa dalla commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM.