L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO 
 
    Visto il testo unico delle leggi e delle norme  giuridiche  sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello  Stato  e  sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto  30  ottobre
1933, n. 1611 ed il relativo regolamento approvato con regio  decreto
30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  2  marzo  1948,  n.  155,  recante
modificazioni all'ordinamento  dell'Avvocatura  dello  Stato,  ed  in
particolare l'art. 3; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1954,
n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi
per le carriere statali; 
    Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519, e successive modificazioni
ed   integrazioni,    concernente    modificazioni    all'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3,  ed  il  relativo
regolamento approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  3
maggio 1957, n. 686, e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970,  n.  1077,  recante  il  riordinamento  delle  carriere   degli
impiegati civili dello Stato; 
    Vista la legge  3  aprile  1979,  n.  103,  concernente  modifica
dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, e successive  modifiche
e integrazioni; 
    Vista la legge 23 agosto  1988,  n.  370,  concernente  esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
portatrici di handicap; 
    Visto l'art. 3 della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  recante
disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei
conti; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, regolamento  recante  norme  sull'accesso  dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti  di  lavoro
presso le amministrazioni pubbliche,  ed  in  particolare  l'art.  1,
lettera c; 
    Visto, per quanto applicabile, il decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni; 
    Vista  la  legge  24  febbraio  1997,  n.  27,   concernente   la
soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in  materia  di
esercizio della professione forense, ed in particolare l'art.  5,  3°
comma; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68,  concernente  norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili,  ed  in  particolare  l'art.  16,  3°
comma; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche, ed  in  particolare  l'art.  35,  6°  comma,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  «Codice  in   materia   di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
Codice dell'Amministrazione digitale; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6,
della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
«Codice dell'ordinamento militare»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio  2011,
n. 161,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante
modifiche ed integrazioni delle norme sullo svolgimento del  concorso
a procuratore dello Stato, ed in particolare l'art.  5  e  l'art.  8,
comma 2; 
    Visto l'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,
il  quale  dispone,  per  la  partecipazione  ai  concorsi   per   il
reclutamento  di   personale   dirigenziale   delle   amministrazioni
pubbliche, il pagamento di un diritto di segreteria quale  contributo
per la copertura delle spese della procedura stessa; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 e relativa legge  di
conversione 4 aprile 2012, n. 35,  recante  disposizioni  urgenti  in
materia di semplificazione e di sviluppo, ed in particolare l'art. 8; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e relativa legge  di
conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni  urgenti  per
il rilancio dell'economia», ed in particolare l'art. 73, comma 14; 
    Visto l'art. 4, comma 15, del decreto-legge 31  agosto  2013,  n.
101, conv. in legge  30  ottobre  2013,  n.  125,  con  il  quale  la
disposizione di cui all'art. 4, comma 45,  della  legge  12  novembre
2011, n. 183, si applica anche ai concorsi per  il  reclutamento  del
personale di magistratura; 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed in particolare l'art.
1, comma 485, e la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in  particolare
l'art. 1, comma 319, in materia di  autorizzazione  a  bandire  e  ad
assumere avvocati dello Stato; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a quindici posti
di avvocato dello Stato.