Art. 10 
 
 
    Ai vincitori del concorso nominati avvocati dello  Stato  alla  I
classe di  stipendio  sara'  corrisposto  lo  stipendio  annuo  lordo
risultante in base all'applicazione delle disposizioni  vigenti  alla
data della nomina, oltre a gli emolumenti di cui  all'art.  27  della
legge 3 aprile 1979, n. 103 e all'art. 2 legge 6 agosto 1984, n. 425.