Art. 5 L'esame consta di quattro prove scritte e di due orali. Le prove scritte debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema e consistono: a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile; b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano; c) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della commissione esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario; d) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della commissione esaminatrice, in diritto e procedura penale. Le prove orali consistono: a) in un esame sulle seguenti materie: diritto civile, procedura civile, diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto regionale, diritto delle Comunita' europee, diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilita' di Stato, diritto ecclesiastico, diritto internazionale pubblico e privato e diritto romano; b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale il cui tema deve essere dato al candidato almeno ventiquattro ore prima. Le due prove si svolgeranno per ciascun candidato in due giorni differenti. Con apposito avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 10 novembre 2020, saranno resi noti il luogo, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sara' data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale di cui al quinto comma del presente articolo, presso la sede d'esame per sostenere le prove scritte; resta in ogni caso fermo il potere dell'Avvocato generale di disporre l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento del procedimento concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando. Durante le prove scritte sara' consentita ai candidati soltanto la consultazione di codici, leggi e decreti dello Stato, il Corpus Iuris e le Istituzioni di Gaio, in edizione senza note o, quanto ai testi latini, con semplici annotazioni relative a varianti di lezioni. I candidati che intendano avvalersi di tale facolta' devono consegnare presso la sede in cui si svolgeranno le prove scritte i testi da consultare il giorno precedente a quello d'inizio delle prove, secondo le modalita' che saranno indicate nell'avviso di cui al quinto comma del presente articolo. I predetti testi dovranno riportare in modo leggibile (a stampatello), sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna, le generalita' del candidato. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell'art 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.