Art. 6 La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, e' composta da un vice Avvocato generale dello Stato, con funzioni di presidente, e da un Avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, nonche' da un magistrato della Corte di cassazione, da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, da un professore ordinario in materie giuridiche nelle universita', designati rispettivamente dal primo presidente della Corte di cassazione, dal presidente del Consiglio nazionale forense, dal competente rettore, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute le designazioni, anche i componenti estranei all'Avvocatura dello Stato sono scelti dall'Avvocato generale. Un avvocato dello Stato alla seconda o alla prima classe di stipendio disimpegna le funzioni di segretario della commissione e redige i verbali delle adunanze, che sono firmati dal presidente e dal segretario. Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e orali. Per ogni prova la somma dei punti divisa per il numero dei commissari costituisce il punto definitivo assegnato al candidato. Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno conseguito non meno di otto decimi in media nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse. Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali hanno conseguito non meno di otto punti in ciascuna prova. La commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 ed 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155. A parita' di punti si applicano i criteri di preferenza stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.