Art. 8 
 
 
    La graduatoria di  merito  e'  approvata  dall'Avvocato  generale
dello Stato sotto  condizione  dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'ammissione all'impiego  e  sara'  pubblicata  sul  portale  di  cui
all'art. 3, comma 2, del presente decreto.