Art. 2 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 1. I requisiti di partecipazione al concorso sono i seguenti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) possesso delle qualita' di condotta di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; d) non aver compiuto il 32° anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai concorrenti. Si prescinde dal limite di eta' per il personale appartenente alla Polizia di Stato; e) non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che sia stata presentata apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza, ai sensi della normativa vigente; f) essere in possesso dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale prescritta per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, e dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell'idoneita'. Per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato e' richiesta unicamente l'idoneita' attitudinale per l'accesso alle citate carriere; g) essere in possesso del diploma di laurea in medicina veterinaria conseguito presso una Universita' della Repubblica italiana o un istituto di istruzione universitario equiparato; h) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario; i) essere iscritti ovvero aver presentato la domanda di iscrizione all'albo professionale dei medici veterinari, ai sensi del comma 4; l) per il personale della Polizia di Stato che concorre per le riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione piu' grave, e aver conseguito un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo» nei tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando. 2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. 3. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 3, ad eccezione dell'iscrizione all'albo professionale dei medici veterinari, che puo' essere conseguita entro l'inizio del corso di formazione iniziale, purche' il candidato sia in possesso della documentazione attestante l'avvenuta presentazione della relativa istanza. I requisiti di partecipazione devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di eta', sino al termine della procedura concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. 5. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e quello dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilita' penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtu' di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera. 6. L'Amministrazione provvede d'ufficio a controllare, entro la data di inizio del corso di formazione iniziale, i titoli indicati dai candidati tra i requisiti di ammissibilita' oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorieta'. Ove si accerti, in occasione dei controlli, la mancata veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, ferma restando la responsabilita' penale, e' dichiarata, con efficacia retroattiva, la decadenza dall'impiego con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 7. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti e' disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.