Art. 2 
 
          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 
 
    1. I requisiti di partecipazione al concorso sono i seguenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) possesso delle qualita' di condotta di cui all'art. 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
      d) non aver compiuto il 32° anno di eta'.  Quest'ultimo  limite
e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo
servizio militare prestato dai concorrenti. Si prescinde  dal  limite
di eta' per il personale appartenente alla Polizia di Stato; 
      e) non essere stati dichiarati obiettori  di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio 1998, n.  230,  a  meno  che  sia  stata  presentata  apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza, ai sensi della normativa vigente; 
      f)  essere  in  possesso  dell'idoneita'  fisica,  psichica   e
attitudinale prescritta per l'accesso alla carriera dei funzionari di
Polizia, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 giugno  2003,
n. 198, e dei requisiti  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207. I requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale si  considerano  in  possesso  dei  candidati
esclusivamente qualora sussistenti  integralmente  al  momento  dello
svolgimento dei rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione dei
requisiti in un momento successivo  all'espletamento  dei  rispettivi
accertamenti non rileva  ai  fini  dell'idoneita'.  Per  i  candidati
appartenenti  alla  Polizia  di   Stato   e'   richiesta   unicamente
l'idoneita' attitudinale per l'accesso alle citate carriere; 
      g) essere  in  possesso  del  diploma  di  laurea  in  medicina
veterinaria  conseguito  presso  una  Universita'  della   Repubblica
italiana o un istituto di istruzione universitario equiparato; 
      h) essere in  possesso  dell'abilitazione  all'esercizio  della
professione di medico veterinario; 
      i)  essere  iscritti  ovvero  aver  presentato  la  domanda  di
iscrizione all'albo professionale dei medici veterinari, ai sensi del
comma 4; 
      l) per il personale della Polizia di Stato che concorre per  le
riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, non
aver riportato la sanzione  disciplinare  della  pena  pecuniaria,  o
altra sanzione piu' grave, e aver conseguito un giudizio  complessivo
non  inferiore  a  «ottimo»  nei  tre  anni  precedenti  la  data  di
emanazione del presente bando. 
    2. Non sono ammessi a partecipare al  concorso  coloro  che  sono
stati, per motivi diversi dall'inidoneita'  psico-fisica,  espulsi  o
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti,  dispensati
o dichiarati decaduti dall'impiego in una  pubblica  amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a
seguito di procedimento disciplinare;  non  sono,  altresi',  ammessi
coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per  delitti
non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali  per  delitti
non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale,
o lo sono stati senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi. 
    3. Non  sono  ammessi  a  partecipare  al  concorso  i  candidati
appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal
servizio a norma  dell'art.  93  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    4. I requisiti per la partecipazione al  concorso  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione della domanda di cui al successivo art. 3, ad eccezione
dell'iscrizione all'albo professionale  dei  medici  veterinari,  che
puo'  essere  conseguita  entro  l'inizio  del  corso  di  formazione
iniziale, purche' il candidato sia in possesso  della  documentazione
attestante  l'avvenuta  presentazione  della  relativa   istanza.   I
requisiti di partecipazione devono essere mantenuti, ad eccezione  di
quello relativo al limite di eta', sino al  termine  della  procedura
concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. 
    5. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito
della  condotta  e   quello   dell'idoneita'   fisica,   psichica   e
attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di  risoluzione
di precedenti rapporti di pubblico impiego  e  la  veridicita'  delle
dichiarazioni   rilasciate   dai   candidati.    Fatta    salva    la
responsabilita' penale, il candidato decade dai  benefici  conseguiti
in virtu' di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla  base  di
una dichiarazione non veritiera. 
    6. L'Amministrazione provvede d'ufficio a controllare,  entro  la
data di inizio del corso di formazione iniziale,  i  titoli  indicati
dai  candidati  tra  i  requisiti  di   ammissibilita'   oggetto   di
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di  notorieta'.
Ove si accerti, in occasione dei controlli,  la  mancata  veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni, ferma restando la  responsabilita'
penale,  e'  dichiarata,  con  efficacia  retroattiva,  la  decadenza
dall'impiego con decreto del Capo della Polizia - Direttore  generale
della pubblica sicurezza. 
    7. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
e' disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo  della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.