Art. 10 Destinazione all'estero 1. Il MI sulla base delle graduatorie di cui all'art. 9 del presente bando destina i candidati sui posti disponibili in base all'art. 20, comma 1 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 64, trasmettendo al MAECI il provvedimento di nomina con la relativa destinazione. Il MAECI procede all'acquisizione della documentazione di rito ed alla definizione del trattamento economico gravante sugli specifici capitoli di bilancio ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 64. 2. Gli idonei non individuati come assegnatari di posto potranno essere destinati sulla prima sede utile, anche in un anno scolastico successivo secondo le modalita' di cui al comma 1 del presente articolo.