Art. 10 
 
                       Destinazione all'estero 
 
    1. Il MI sulla base delle  graduatorie  di  cui  all'art.  9  del
presente bando destina i candidati  sui  posti  disponibili  in  base
all'art. 20, comma 1 del decreto legislativo del 13 aprile  2017,  n.
64, trasmettendo al MAECI il provvedimento di nomina con la  relativa
destinazione. Il MAECI procede all'acquisizione della  documentazione
di rito ed alla definizione del trattamento economico gravante  sugli
specifici capitoli di bilancio ai  sensi  dell'art.  29  del  decreto
legislativo del 13 aprile 2017, n. 64. 
    2. Gli idonei non individuati come assegnatari di posto  potranno
essere destinati sulla prima sede utile, anche in un anno  scolastico
successivo secondo le modalita'  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo.