Art. 15 
 
Composizione  e  compiti  delle  commissione.   Condizioni   ostative
  all'incarico di presidente e componente di commissione 
 
    1. La commissione, costituita con decreto del direttore  generale
per  il  personale  scolastico,  e'  composta   da   un   presidente,
individuato tra i dirigenti scolastici in servizio o in quiescenza da
non piu' di tre anni alla data di pubblicazione del presente bando, e
da due componenti scelti tra docenti e DSGA, esperti nelle  tematiche
oggetto del colloquio di cui all'art. 8 comma 1, in  servizio  presso
il MI o le istituzioni scolastiche, ovvero in quiescenza da non  piu'
di tre anni alla data di  pubblicazione  del  presente  bando.  Della
commissione fa parte anche un segretario, nominato tra  il  personale
in servizio presso il MI o le istituzioni scolastiche. La commissione
puo' essere eventualmente integrata con componenti aggregati ai  fini
dell'accertamento dell'idoneita' linguistica dei candidati. 
    2. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni
o indennita' di presenza ne' rimborsi spese  comunque  denominati  ai
sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto  legislativo  del  13  aprile
2017, n. 64. 
    3. Qualora il numero di candidati sia superiore alle 500  unita',
la commissione iniziale puo' essere integrata in modo  da  costituire
una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di  500  candidati,
inclusi i componenti aggregati. Ogni sottocommissione e' composta  da
un Presidente aggiunto, due  componenti  aggiunti  ed  un  segretario
aggiunto. Il Presidente della commissione iniziale coordina i  lavori
delle sottocommissioni. 
    4. La commissione  ha  il  compito  specifico  di  assicurare  la
regolarita' delle procedure e  di  redigere  la  graduatoria  di  cui
all'art. 9. 
    5.  Sono  condizioni  ostative  all'incarico  di   presidente   e
componente di commissione: 
      avere riportato condanne penali o avere in  corso  procedimenti
penali per cui sia stata formalmente iniziata l'azione penale; 
      avere in corso procedimenti disciplinari; 
      essere incorsi in sanzioni disciplinari e non avere ottenuto la
riabilitazione; 
      essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla  data
di pubblicazione del presente  decreto  e,  se  in  quiescenza,  aver
superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data. 
    Inoltre, i presidenti e i componenti di commissione: 
      non possono essere componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione,   ricoprire   cariche   politiche   e    essere
rappresentanti sindacali, anche presso  le  rappresentanze  sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni  ed  organizzazioni
sindacali o  dalle  associazioni  professionali,  ne'  esserlo  stati
nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso; 
      non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di  un
concorrente; 
      non devono essere stati destituiti  o  licenziati  dall'impiego
per motivi disciplinari,  per  ragioni  di  salute  o  per  decadenza
dall'impiego comunque determinata; 
      non  devono  essere  in  servizio  all'estero  alla   data   di
svolgimento dei colloqui.