Art. 15 Composizione e compiti delle commissione. Condizioni ostative all'incarico di presidente e componente di commissione 1. La commissione, costituita con decreto del direttore generale per il personale scolastico, e' composta da un presidente, individuato tra i dirigenti scolastici in servizio o in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di pubblicazione del presente bando, e da due componenti scelti tra docenti e DSGA, esperti nelle tematiche oggetto del colloquio di cui all'art. 8 comma 1, in servizio presso il MI o le istituzioni scolastiche, ovvero in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di pubblicazione del presente bando. Della commissione fa parte anche un segretario, nominato tra il personale in servizio presso il MI o le istituzioni scolastiche. La commissione puo' essere eventualmente integrata con componenti aggregati ai fini dell'accertamento dell'idoneita' linguistica dei candidati. 2. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni o indennita' di presenza ne' rimborsi spese comunque denominati ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 64. 3. Qualora il numero di candidati sia superiore alle 500 unita', la commissione iniziale puo' essere integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di 500 candidati, inclusi i componenti aggregati. Ogni sottocommissione e' composta da un Presidente aggiunto, due componenti aggiunti ed un segretario aggiunto. Il Presidente della commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni. 4. La commissione ha il compito specifico di assicurare la regolarita' delle procedure e di redigere la graduatoria di cui all'art. 9. 5. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente e componente di commissione: avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per cui sia stata formalmente iniziata l'azione penale; avere in corso procedimenti disciplinari; essere incorsi in sanzioni disciplinari e non avere ottenuto la riabilitazione; essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data. Inoltre, i presidenti e i componenti di commissione: non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso; non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di un concorrente; non devono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata; non devono essere in servizio all'estero alla data di svolgimento dei colloqui.