Art. 3 Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione 1. Alla selezione sono ammessi a partecipare, a domanda, gli assistenti amministrativi della scuola statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato che all'atto della domanda abbiano maturato un servizio effettivo, dopo il periodo di prova, di almeno tre anni in territorio metropolitano, nel profilo professionale di appartenenza e che siano in possesso della certificazione linguistica prevista dall'art. 4 comma 1 del presente bando. Non si valuta l'anno scolastico in corso. 2. Non sono ammessi a partecipare alla selezione gli assistenti amministrativi che: a) sono attualmente in servizio all'estero; b) nell'arco dell'intera carriera abbiano gia' svolto all'estero due periodi ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio; i due periodi sono separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale; c) non possano assicurare alla data di pubblicazione del presente bando, sulla base della normativa vigente, la permanenza in servizio all'estero per sei anni scolastici a decorrere dal 2020/2021. Annualmente, in occasione dell'individuazione dei candidati per la destinazione all'estero, sono successivamente depennati dalle relative graduatorie coloro che non possono assicurare la permanenza all'estero per i successivi sei anni.