Art. 3 
 
                    Criteri generali e requisiti 
                    di ammissione alla selezione 
 
    1. Alla selezione sono ammessi  a  partecipare,  a  domanda,  gli
assistenti amministrativi  della  scuola  statale  con  contratto  di
lavoro a tempo  indeterminato  che  all'atto  della  domanda  abbiano
maturato un servizio effettivo, dopo il periodo di prova,  di  almeno
tre anni in territorio metropolitano, nel  profilo  professionale  di
appartenenza e che siano in possesso della certificazione linguistica
prevista dall'art. 4 comma 1 del presente bando. Non si valuta l'anno
scolastico in corso. 
    2. Non sono ammessi a partecipare alla selezione  gli  assistenti
amministrativi che: 
      a) sono attualmente in servizio all'estero; 
      b)  nell'arco  dell'intera   carriera   abbiano   gia'   svolto
all'estero due periodi ciascuno dei  quali  di  sei  anni  scolastici
consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva  assunzione
in  servizio;  i  due  periodi  sono  separati  da  almeno  sei  anni
scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale; 
      c) non  possano  assicurare  alla  data  di  pubblicazione  del
presente bando, sulla base della normativa vigente, la permanenza  in
servizio  all'estero  per  sei  anni  scolastici  a   decorrere   dal
2020/2021.  Annualmente,   in   occasione   dell'individuazione   dei
candidati  per  la  destinazione  all'estero,  sono   successivamente
depennati  dalle  relative  graduatorie  coloro   che   non   possono
assicurare la permanenza all'estero per i successivi sei anni.