Art. 5 Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione 1. Il candidato deve produrre apposita istanza esclusivamente per posta elettronica certificata al seguente indirizzo ata.estero@postacert.istruzione.it entro quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 2. L'istanza di partecipazione e' redatta utilizzando il modello allegato al presente bando (allegato 2) e, debitamente compilata e sottoscritta dal candidato, dovra' essere trasmessa al suddetto indirizzo PEC unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validita' ed al modello del trattamento dati (allegato 3). 3. Ai sensi del testo unico in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva risultano autocertificati tramite le dichiarazioni contenute nell'istanza stessa. Tali requisiti e condizioni devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura selettiva. In qualsiasi momento l'Amministrazione puo' procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicita' della documentazione esibita nonche' sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti. I dati riportati dal candidato nell'istanza assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'art. 76 del succitato decreto del Presidente della Repubblica che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verita'. 4. Il candidato e' tenuto ad indicare l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla selezione e, in via facoltativa, il numero di telefono. Eventuali variazioni di residenza o di indirizzo di posta elettronica dovranno essere comunicate con posta elettronica certificata, esclusivamente al seguente indirizzo ata.estero@postacert.istruzione.it L'Amministrazione non assume responsabilita' per lo smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nell'istanza, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 5. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, come armonizzato con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti nell'istanza. Il trattamento dei dati avverra' esclusivamente ai fini della gestione della selezione e della stesura delle graduatorie, nonche', in caso di destinazione all'estero, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. Il titolare del trattamento dei dati personali e' il MI. 6. Il candidato diversamente abile indica nell'istanza la propria condizione e specifica l'ausilio eventualmente richiesto per lo svolgimento del colloquio e/o se necessita di tempi aggiuntivi, allegando alla domanda certificato medico attestante la necessita' di ausili e/o tempi aggiuntivi. Qualora il candidato si trovi in uno stato di invalidita' temporanea, che renda necessario l'utilizzo di ausili e/o tempi aggiuntivi, verificatosi in data posteriore alla scadenza dei termini di presentazione dell'istanza, ne inviera' richiesta e certificato medico attestante la necessita' di ausili e/o tempi aggiuntivi esclusivamente all'indirizzo ata.estero@postacert.istruzione.it E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attivita' presso le sedi estere e in particolare in quelle con caratteristiche di disagio. 7. Non sono valide le istanze di partecipazione alla selezione presentate con modalita' diverse da quelle previste nel presente articolo. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, il MI si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della domanda di partecipazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge. 8. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente decreto. Il MI puo' disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per mancanza dei requisiti richiesti. L'esclusione e' disposta con decreto del direttore generale per il personale scolastico, notificato all'interessato mediante posta elettronica certificata ovvero con pubblicazione del provvedimento sul sito MI che ha valore di notifica a tutti gli effetti.