Art. 8 Colloquio 1. Hanno accesso alla fase successiva del colloquio i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo di almeno 10 punti nella valutazione dei titoli. Il colloquio accerta l'idoneita' relazionale richiesta per il servizio all'estero, con particolare riferimento alle competenze linguistico - comunicative nella lingua indicata nella domanda, alla conoscenza del funzionamento del sistema scolastico italiano all'estero, degli strumenti di promozione culturale, della normativa sul servizio all'estero del personale della scuola e delle caratteristiche generali delle realta' educative e dei sistemi scolastici dei principali Paesi dell'area linguistica di destinazione. 2. Al colloquio la Commissione attribuisce un punteggio massimo di 40 punti. 3. L'avviso relativo al calendario, all'indicazione della sede e all'orario di inizio dei colloqui verra' pubblicato sul sito istituzionale del MI. La pubblicazione sul sito istituzionale del MI ha valore di notifica a tutti gli effetti. 4. Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico degli interessati ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 64. 5. I candidati devono presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento e sono ammessi al colloquio con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente decreto. La mancata presentazione al colloquio, non supportata da idonea documentazione giustificativa, comporta l'esclusione dalla procedura selettiva. L'eventuale assenza giustificata al colloquio permette, su richiesta, il rinvio ad un'altra data entro il termine previsto per lo svolgimento dei colloqui.