Art. 8 
 
                              Colloquio 
 
    1. Hanno accesso alla fase successiva del colloquio  i  candidati
che abbiano conseguito un punteggio minimo di almeno 10  punti  nella
valutazione dei titoli. Il colloquio accerta l'idoneita'  relazionale
richiesta per il servizio  all'estero,  con  particolare  riferimento
alle competenze linguistico  -  comunicative  nella  lingua  indicata
nella  domanda,  alla  conoscenza  del  funzionamento   del   sistema
scolastico  italiano  all'estero,  degli  strumenti   di   promozione
culturale, della normativa  sul  servizio  all'estero  del  personale
della scuola e delle caratteristiche generali delle realta' educative
e dei sistemi scolastici dei principali Paesi  dell'area  linguistica
di destinazione. 
    2. Al colloquio la Commissione attribuisce un  punteggio  massimo
di 40 punti. 
    3. L'avviso relativo al calendario, all'indicazione della sede  e
all'orario  di  inizio  dei  colloqui  verra'  pubblicato  sul   sito
istituzionale del MI. 
    La pubblicazione sul sito  istituzionale  del  MI  ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    4. Le spese di  viaggio  e  di  soggiorno  sono  a  carico  degli
interessati ai sensi dell'art. 19, comma 3, del  decreto  legislativo
del 13 aprile 2017, n. 64. 
    5. I candidati devono presentarsi muniti di valido  documento  di
riconoscimento  e  sono  ammessi  al   colloquio   con   riserva   di
accertamento dei requisiti richiesti dal presente decreto. La mancata
presentazione al colloquio, non supportata da  idonea  documentazione
giustificativa,  comporta  l'esclusione  dalla  procedura  selettiva.
L'eventuale assenza giustificata al colloquio permette, su richiesta,
il  rinvio  ad  un'altra  data  entro  il  termine  previsto  per  lo
svolgimento dei colloqui.