Art. 9 
 
                             Graduatorie 
 
    1. Il punteggio si valuta in centesimi e si ottiene  dalla  somma
del punteggio conseguito per i titoli di cui  all'art.  7  e  per  il
colloquio di cui all'art. 8. A parita' di  punteggio  complessivo  si
applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    La graduatoria redatta dalla commissione e' approvata con decreto
del direttore generale per il personale scolastico e  pubblicata  sul
sito istituzionale del MI. 
    La pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale del  MI
ha valore di notifica a tutti gli effetti. Eventuali reclami  possono
essere presentati entro e  non  oltre  dieci  giorni  dalla  data  di
pubblicazione. 
    2. La graduatoria di cui al comma precedente ha validita' di  sei
anni  e,  in  ogni  caso,  fino  all'approvazione  della  graduatoria
successiva. In caso di esaurimento della graduatoria la procedura  di
selezione puo' essere indetta prima della scadenza sessennale.