Art. 9 Graduatorie 1. Il punteggio si valuta in centesimi e si ottiene dalla somma del punteggio conseguito per i titoli di cui all'art. 7 e per il colloquio di cui all'art. 8. A parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La graduatoria redatta dalla commissione e' approvata con decreto del direttore generale per il personale scolastico e pubblicata sul sito istituzionale del MI. La pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale del MI ha valore di notifica a tutti gli effetti. Eventuali reclami possono essere presentati entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione. 2. La graduatoria di cui al comma precedente ha validita' di sei anni e, in ogni caso, fino all'approvazione della graduatoria successiva. In caso di esaurimento della graduatoria la procedura di selezione puo' essere indetta prima della scadenza sessennale.