LA COMMISSIONE RIPAM Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto, in particolare, l'art. 35, comma 5, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, tra l'altro, disciplina la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM); Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante ««Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l'art. 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l'altro, le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di societa' e professionalita' specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane; Visto l'art. 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di semplificazione e svolgimento in modalita' decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2018, n. 78, che disciplina, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004 n. 272, i titoli valutabili nonche' il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi, nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica di dirigente, di cui all'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 aprile 2018, n. 80, che individua, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, le scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione al concorso per titoli ed esami di cui all'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso alla qualifica di dirigente; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2019, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, che nomina la Commissione RIPAM e ne definisce le competenze; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 4 marzo 2020, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, con il quale il Pref. dott.ssa Maria Grazia Nicolo', in qualita' di rappresentante del Ministero dell'interno, e' nominata componente della Commissione RIPAM costituita con decreto interministeriale del 2 dicembre 2019, in sostituzione del Pref. dott.ssa Maria Tirone; Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995 n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e, in particolare, l'art. 18, comma 1, che prevede che il Centro di formazione e studi - FORMEZ subentra nei rapporti attivi e passivi riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM); Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e in particolare l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette; Atteso che con nota prot. n. 27624 del 22 luglio 2020 la Presidenza del Consiglio dei ministri, in considerazione di quanto risulta dal prospetto informativo 2019, manifesta l'intendimento di riservare n. 1 posto nell'ambito della procedura selettiva di cui al presente bando per la copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68; Atteso che con nota prot. n. 6355 del 26 febbraio 2020, il Ministero dello sviluppo economico attesta la copertura delle quote d'obbligo di cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ferma restando la verifica della copertura delle predette quote d'obbligo all'atto dell'assunzione a valere sugli idonei; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'art. 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell'art. 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014; Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento delle persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica» e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e condizione di lavoro»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 recante «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, concernente l'assunzione di personale per le esigenze di funzionamento del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) e della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la nota n. 40817 del 22 novembre 2019 con cui il Ministero dello sviluppo economico delega alla Commissione Interministeriale RIPAM l'espletamento della presente procedura concorsuale; Vista la nota prot. n. 5135 del 3 febbraio 2020 con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri delega alla Commissione Interministeriale RIPAM l'espletamento della presente procedura concorsuale; Vista la nota prot. n. 6355 del 26 febbraio 2020 con la quale il Ministero dello sviluppo economico rappresenta di volersi avvalere della facolta' di deroga all'espletamento della mobilita' di cui all'art. 30 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56; Vista la comunicazione del 28 luglio 2020 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri chiede di avvalersi della deroga di cui all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevista dall'art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56; Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del personale oggetto del presente bando di concorso; Espletati gli adempimenti e le procedure di cui all'art. 34-bis del citato decreto legislativo 165/2001; Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali; Delibera: Art. 1 Posti messi a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive settanta unita' di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, di cui sessanta di Area III, posizione retributiva F1, da inquadrare nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico e dieci di categoria A, parametro retributivo F1, da inquadrare dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri nei profili di seguito specificati: a) profilo funzionario informatico/specialista di settore scientifico tecnologico (Codice CU/INFO) per complessive quarantacinque unita', di cui trentacinque da inquadrare con il profilo di funzionario informatico nell'Area III - F1 dei ruoli del Ministero dello sviluppo economico e dieci, di cui una riservata ai sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare con il profilo di specialista di settore scientifico tecnologico nella categoria A - parametro retributivo F1 dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, in possesso di competenze specifiche in materia di: tecniche di programmazione e conoscenza dei linguaggi (Java, C++, Python, PHP, Javascript); basi di dati (SQL e NO-SQL); sistemi operativi (Windows, Linux, Android, IOS); crittografia applicata (tecniche crittografiche, meccanismi a chiave); tecniche di analisi forense; reti locali: protocolli e protezione; protocolli di rete (TCP/IP, OSPF, BGP, MPLS, ecc.); aspetti connessi alla cyber security: tecniche di attacco e mitigazione; sicurezza in ambito 5G, IoT ed automazione e controllo industriale (es. Scada); sicurezza in ambito cloud; metodologie e strumenti di vulnerability assessment e penetration testing a livello di componenti e sistemi ICT; conoscenza della normativa in materia di sicurezza informatica e di protezione dei dati personali; conoscenza della lingua inglese; b) profilo funzionario tecnico (Codice CU/ELET) per complessive quindici unita' con competenze in ambito elettronico, da inquadrare nell'Area III - F1 dei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, in possesso di competenze specifiche in materia di: conoscenza di base nel campo delle tecnologie elettroniche; analisi di circuiti integrati digitali e/o analogici sia dal punto di vista funzionale e sia topografico; architettura dei processori; strumentazione elettronica di test e tecniche di misura; conoscenza di base sulla microscopia elettronica; conoscenza della normativa in materia di sicurezza informatica e di protezione dei dati personali; conoscenza della lingua inglese. c) profilo funzionario tecnico (Codice CU/TELE) per complessive n. 10 (dieci) unita' con competenze in ambito di telecomunicazioni, da inquadrare nell'Area III - F1 dei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, in possesso di competenze specifiche in materia di: reti di telecomunicazioni e protocolli (UMTS/LTE/5G); principali standard di comunicazioni radio (GSM, UMTS, LTE); reti radiomobili di nuova generazione: Cloud RAN, Small Cell, NFV (Network Function Virtualization), SDN (Software Defined Network), Heterogeneous Networks (Het Net), Mobile Edge Computing; linguaggi di programmazione ad alto livello ai fini del controllo e configurazione dell'infrastruttura di rete. Protocolli per sistemi di commutazione a pacchetto (OSPF, BGP, MPLS, Open Flow); fondamenti di linguaggi di programmazione ad oggetti (C++, Java, Python, Javascript); architetture logiche end-to-end per le reti 4G e 5G; specifiche 3GPP per la RAN 4G e 5G; architetture di rete Core (PC/EPC) e RAN (3G: nodeB, RNC; 4G: enodeB); interazioni RAN e Core Network; tecniche cloud e SDN/NFV; reti locali, protocolli e protezione; protocolli di rete (TCP/IP, OSPF, BGP, MPLS, ecc); aspetti connessi alla cybersecurity: tecniche di attacco e mitigazione; sicurezza in ambito 5G, IoT ed automazione e controllo industriale (es. Scada); sicurezza in ambito Cloud; conoscenza della normativa in materia di sicurezza informatica e di protezione dei dati personali; conoscenza della lingua inglese. 2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. 3. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, nonche' i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo art. 11, nel limite massimo del cinquanta per cento dei posti relativi a ciascun profilo.