Art. 15
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si
applica - tenuto conto della specialita' della procedura, della
necessita' dell'uniformita' della stessa, della simultaneita' e della
globalita' dell'iter, alla luce della delega ex art. 35, comma 5 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - la disciplina
regolamentare in materia di concorsi delle amministrazioni
destinatarie del presente bando, ove prevista.
3. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.
4. Resta ferma la facolta' della Commissione RIPAM di disporre
con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti
requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della
documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla
medesima procedura concorsuale.
5. Le amministrazioni di cui all'art. 1 del presente bando si
riservano analoga facolta' disponendo di non procedere all'assunzione
o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria
o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al
concorso.
Roma, 22 luglio 2020
p. Il Dipartimento della funzione pubblica
Siniscalchi
p. Il Ministero dell'economia e delle finanze
Castaldi
p. Il Ministero dell'interno
Nicolo'