Art. 15 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si applica - tenuto conto della specialita' della procedura, della necessita' dell'uniformita' della stessa, della simultaneita' e della globalita' dell'iter, alla luce della delega ex art. 35, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - la disciplina regolamentare in materia di concorsi delle amministrazioni destinatarie del presente bando, ove prevista. 3. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. 4. Resta ferma la facolta' della Commissione RIPAM di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale. 5. Le amministrazioni di cui all'art. 1 del presente bando si riservano analoga facolta' disponendo di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso. Roma, 22 luglio 2020 p. Il Dipartimento della funzione pubblica Siniscalchi p. Il Ministero dell'economia e delle finanze Castaldi p. Il Ministero dell'interno Nicolo'