Art. 15 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 
    2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando  non  si
applica - tenuto  conto  della  specialita'  della  procedura,  della
necessita' dell'uniformita' della stessa, della simultaneita' e della
globalita' dell'iter, alla luce della delega ex art. 35, comma 5  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165   -   la   disciplina
regolamentare  in   materia   di   concorsi   delle   amministrazioni
destinatarie del presente bando, ove prevista. 
    3.  Avverso  il  presente  bando  e'  ammesso  ricorso  in   sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
    4. Resta ferma la facolta' della Commissione  RIPAM  di  disporre
con provvedimento motivato,  in  qualsiasi  momento  della  procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per  difetto  dei  prescritti
requisiti,  per  la  mancata   o   incompleta   presentazione   della
documentazione prevista o in esito  alle  verifiche  richieste  dalla
medesima procedura concorsuale. 
    5. Le amministrazioni di cui all'art. 1  del  presente  bando  si
riservano analoga facolta' disponendo di non procedere all'assunzione
o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza,  originaria
o sopravvenuta, dei requisiti  richiesti  per  la  partecipazione  al
concorso. 
      Roma, 22 luglio 2020 
 
             p. Il Dipartimento della funzione pubblica 
                             Siniscalchi 
 
 
            p. Il Ministero dell'economia e delle finanze 
                              Castaldi 
 
 
                    p. Il Ministero dell'interno 
                               Nicolo'