Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1.  Per  l'ammissione  al  concorso  sono  richiesti  i  seguenti
requisiti che devono essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  dei
termini per la presentazione della domanda di partecipazione, nonche'
al momento dell'assunzione in servizio: 
      a) essere cittadini italiani; 
      b) avere un'eta' non inferiore a diciotto anni; 
      c) essere in possesso di uno dei titoli di  studio  di  seguito
indicati: laurea, diploma di  laurea,  laurea  specialistica,  laurea
magistrale. 
      I  titoli  sopra  citati   si   intendono   conseguiti   presso
universita' o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati
in possesso di titolo accademico rilasciato da un  Paese  dell'Unione
europea o da uno Paese terzo sono  ammessi  alle  prove  concorsuali,
purche' il titolo sia stato dichiarato equivalente con  provvedimento
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica, sentito  il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la  predetta  procedura
di equivalenza. Il candidato e' ammesso con  riserva  alle  prove  di
concorso  in  attesa  dell'emanazione  di  tale   provvedimento.   La
dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso  in  cui  il
provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad  altri
concorsi. La  modulistica  e  la  documentazione  necessaria  per  la
richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica http://www.funzionepubblica.gov.it/ 
      d) idoneita' fisica allo  svolgimento  delle  funzioni  cui  il
concorso  si  riferisce.  Tale  requisito   sara'   accertato   prima
dell'assunzione all'impiego; 
      e) godimento dei diritti civili e politici; 
      f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d),  del  testo
unico delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati
civili dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3  e  ai  sensi  delle  corrispondenti
disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di  lavoro
relativi al personale dei vari comparti; 
      h) essere in possesso dei requisiti morali e di condotta di cui
all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53; 
      i) per i candidati di sesso  maschile  posizione  regolare  nei
riguardi degli obblighi di leva. 
    2.  I  candidati  vengono  ammessi  alle  prove  concorsuali  con
riserva, fermo restando quanto previsto dall'art. 15,  comma  4,  del
presente bando.