Art. 3
Procedura concorsuale
1. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente
bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti
Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze
delle commissioni esaminatrici ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Il concorso e' espletato in base alle procedure di seguito
indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi:
a) una prova preselettiva, secondo la disciplina dell'art. 6,
ai fini dell'ammissione alla prova scritta, comune a tutti i profili
professionali di cui al precedente art. 1, comma 1, che la
Commissione RIPAM si riserva di svolgere qualora il numero dei
candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al
concorso sia pari o superiore a due volte il numero dei posti messi a
concorso;
b) una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art.
7, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma
1, riservata ai candidati che avranno superato la prova preselettiva
di cui alla precedente lettera a;
c) una prova selettiva orale, secondo la disciplina dell'art.
8, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma
1, che dovra' essere sostenuta da tutti coloro che avranno superato
la prova di cui alla precedente lettera b.
Le prove di cui alle precedenti lettere a) e b) si svolgono
presso sedi decentrate ed esclusivamente mediante il supporto di
strumentazione informatica.
La prova di cui alla precedente lettera c) puo' essere svolta
in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che
assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei
partecipanti, nonche' la sicurezza delle comunicazioni e la loro
tracciabilita';
d) la valutazione dei titoli viene effettuata, con le modalita'
previste dall'art. 9, solo a seguito dell'espletamento della prova
orale, in esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla
predetta prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese
nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta. La
commissione esaminatrice, per ciascun codice concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, redige la graduatoria finale di merito
sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova orale
e nella valutazione dei titoli.
3. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di
merito, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, in numero pari ai posti disponibili, validata ai sensi
dell'art. 11 dalla Commissione RIPAM, tenuto conto delle riserve dei
posti di cui all'art. 1, sono nominati vincitori ed assegnati alle
amministrazioni interessate per l'assunzione a tempo indeterminato
secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente bando.