Art. 3 Procedura concorsuale 1. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze delle commissioni esaminatrici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 2. Il concorso e' espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi: a) una prova preselettiva, secondo la disciplina dell'art. 6, ai fini dell'ammissione alla prova scritta, comune a tutti i profili professionali di cui al precedente art. 1, comma 1, che la Commissione RIPAM si riserva di svolgere qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso sia pari o superiore a due volte il numero dei posti messi a concorso; b) una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art. 7, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, riservata ai candidati che avranno superato la prova preselettiva di cui alla precedente lettera a; c) una prova selettiva orale, secondo la disciplina dell'art. 8, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, che dovra' essere sostenuta da tutti coloro che avranno superato la prova di cui alla precedente lettera b. Le prove di cui alle precedenti lettere a) e b) si svolgono presso sedi decentrate ed esclusivamente mediante il supporto di strumentazione informatica. La prova di cui alla precedente lettera c) puo' essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche' la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'; d) la valutazione dei titoli viene effettuata, con le modalita' previste dall'art. 9, solo a seguito dell'espletamento della prova orale, in esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla predetta prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta. La commissione esaminatrice, per ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, redige la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. 3. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di merito, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, in numero pari ai posti disponibili, validata ai sensi dell'art. 11 dalla Commissione RIPAM, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'art. 1, sono nominati vincitori ed assegnati alle amministrazioni interessate per l'assunzione a tempo indeterminato secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente bando.