Art. 5 Commissioni esaminatrici e sottocommissioni 1. La Commissione RIPAM nomina le commissioni esaminatrici, per ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ciascuna commissione esaminatrice e' competente per l'espletamento degli adempimenti previsti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' delle fasi del concorso di cui ai successivi articoli 6, 7, 8 e per la valutazione dei titoli ai sensi del successivo art. 9. Alle commissioni esaminatrici possono essere sono aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. 2. Inoltre, la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalita' e celerita' della procedura concorsuale, si riserva la nomina di sottocommissioni, in cui suddividere le commissioni esaminatrici a partire dalla fase di espletamento delle prove scritte. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta. 3. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.