Art. 5
Commissioni esaminatrici e sottocommissioni
1. La Commissione RIPAM nomina le commissioni esaminatrici, per
ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, sulla
base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. Ciascuna commissione esaminatrice e'
competente per l'espletamento degli adempimenti previsti dal predetto
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
nonche' delle fasi del concorso di cui ai successivi articoli 6, 7, 8
e per la valutazione dei titoli ai sensi del successivo art. 9. Alle
commissioni esaminatrici possono essere sono aggregati membri
aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e
delle competenze informatiche.
2. Inoltre, la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalita' e
celerita' della procedura concorsuale, si riserva la nomina di
sottocommissioni, in cui suddividere le commissioni esaminatrici a
partire dalla fase di espletamento delle prove scritte. A ciascuna
delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di
candidati inferiore a duecentocinquanta.
3. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono
svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque
la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni, secondo la
normativa vigente.