Art. 8 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. L'avviso di convocazione per la  prova  orale  contenente  gli
elenchi degli ammessi alla medesima  prova  selettiva  ai  sensi  del
precedente 7, comma 2, e il diario recante l'indicazione della  sede,
del giorno e dell'ora in cui si svolge, per ciascun  codice  concorso
di cui all'art. 1, comma 1, del presente bando e' pubblicato sul sito
sistema sul sistema «StepOne-2019» almeno dieci giorni prima del  suo
svolgimento. Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    2. La prova selettiva orale, distinta  per  ciascuno  dei  codici
concorso di cui all'art. 1, comma  1,  consiste  in  una  discussione
della prova scritta di cui al precedente art. 7 volta ad accertare la
preparazione e la capacita' professionale dei candidati,  nonche'  in
un colloquio interdisciplinare sulle materie previste  per  la  prova
scritta del relativo codice concorso. Nel corso della prova selettiva
orale si procede, inoltre, all'accertamento: 
      della conoscenza della lingua inglese, attraverso la lettura  e
la traduzione di un testo, nonche' attraverso una  conversazione  che
accerti il livello di  competenze  linguistiche  di  livello  B1  del
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue; 
      delle  competenze  digitali  volte  a  favorire   processi   di
innovazione  amministrativa  e  di  trasformazione   digitale   della
pubblica amministrazione. 
    3.  La  prova  orale  puo'  essere  svolta  in   videoconferenza,
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo
comunque  l'adozione  di  soluzioni  tecniche   che   assicurino   la
pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche'
la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. 
    4. Nel sistema «Step-One 2019» sono pubblicate le misure  per  la
tutela   della   salute   pubblica   a   fronte   della    situazione
epidemiologica, nonche' le  eventuali  indicazioni  di  dettaglio  in
merito allo svolgimento della prova. 
    5. La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica
a fronte della situazione epidemiologica di cui al comma  4  comporta
l'esclusione dal concorso. 
    6. Alla prova selettiva orale e' assegnato un  punteggio  massimo
di 30 (trenta) punti, e  la  stessa  si  intende  superata  se  viene
raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi). 
    7.  Dopo  lo  svolgimento  della  prova  orale,  la   commissione
esaminatrice, sulla base dei titoli dichiarati e autocertificati  dai
candidati, valuta e  autorizza  la  pubblicazione  dei  punteggi  dei
titoli, di cui al successivo art. 9 dei soli candidati idonei.