Art. 8 Prova orale 1. L'avviso di convocazione per la prova orale contenente gli elenchi degli ammessi alla medesima prova selettiva ai sensi del precedente 7, comma 2, e il diario recante l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolge, per ciascun codice concorso di cui all'art. 1, comma 1, del presente bando e' pubblicato sul sito sistema sul sistema «StepOne-2019» almeno dieci giorni prima del suo svolgimento. Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 2. La prova selettiva orale, distinta per ciascuno dei codici concorso di cui all'art. 1, comma 1, consiste in una discussione della prova scritta di cui al precedente art. 7 volta ad accertare la preparazione e la capacita' professionale dei candidati, nonche' in un colloquio interdisciplinare sulle materie previste per la prova scritta del relativo codice concorso. Nel corso della prova selettiva orale si procede, inoltre, all'accertamento: della conoscenza della lingua inglese, attraverso la lettura e la traduzione di un testo, nonche' attraverso una conversazione che accerti il livello di competenze linguistiche di livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue; delle competenze digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica amministrazione. 3. La prova orale puo' essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche' la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. 4. Nel sistema «Step-One 2019» sono pubblicate le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, nonche' le eventuali indicazioni di dettaglio in merito allo svolgimento della prova. 5. La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 4 comporta l'esclusione dal concorso. 6. Alla prova selettiva orale e' assegnato un punteggio massimo di 30 (trenta) punti, e la stessa si intende superata se viene raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi). 7. Dopo lo svolgimento della prova orale, la commissione esaminatrice, sulla base dei titoli dichiarati e autocertificati dai candidati, valuta e autorizza la pubblicazione dei punteggi dei titoli, di cui al successivo art. 9 dei soli candidati idonei.