Art. 8
Prova orale
1. L'avviso di convocazione per la prova orale contenente gli
elenchi degli ammessi alla medesima prova selettiva ai sensi del
precedente 7, comma 2, e il diario recante l'indicazione della sede,
del giorno e dell'ora in cui si svolge, per ciascun codice concorso
di cui all'art. 1, comma 1, del presente bando e' pubblicato sul sito
sistema sul sistema «StepOne-2019» almeno dieci giorni prima del suo
svolgimento. Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
2. La prova selettiva orale, distinta per ciascuno dei codici
concorso di cui all'art. 1, comma 1, consiste in una discussione
della prova scritta di cui al precedente art. 7 volta ad accertare la
preparazione e la capacita' professionale dei candidati, nonche' in
un colloquio interdisciplinare sulle materie previste per la prova
scritta del relativo codice concorso. Nel corso della prova selettiva
orale si procede, inoltre, all'accertamento:
della conoscenza della lingua inglese, attraverso la lettura e
la traduzione di un testo, nonche' attraverso una conversazione che
accerti il livello di competenze linguistiche di livello B1 del
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue;
delle competenze digitali volte a favorire processi di
innovazione amministrativa e di trasformazione digitale della
pubblica amministrazione.
3. La prova orale puo' essere svolta in videoconferenza,
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo
comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la
pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche'
la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'.
4. Nel sistema «Step-One 2019» sono pubblicate le misure per la
tutela della salute pubblica a fronte della situazione
epidemiologica, nonche' le eventuali indicazioni di dettaglio in
merito allo svolgimento della prova.
5. La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica
a fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 4 comporta
l'esclusione dal concorso.
6. Alla prova selettiva orale e' assegnato un punteggio massimo
di 30 (trenta) punti, e la stessa si intende superata se viene
raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).
7. Dopo lo svolgimento della prova orale, la commissione
esaminatrice, sulla base dei titoli dichiarati e autocertificati dai
candidati, valuta e autorizza la pubblicazione dei punteggi dei
titoli, di cui al successivo art. 9 dei soli candidati idonei.