Art. 9 Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito 1. La valutazione dei titoli e' effettuata dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. Resta fermo che i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali non sono presi in considerazione. 2. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. 3. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano, compresi i titoli di studio conseguiti all'estero se riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte del Ministero competente. 4. I titoli valutabili, ai fini della stesura della graduatoria di merito, non potranno superare il valore massimo complessivo di 10 punti. La commissione verifica la corretta attribuzione dei punteggi autocertificati dai candidati, secondo i seguenti criteri di calcolo: 1,5 punti per votazione da 107 a 110 su 110 con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso; ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per il titolo di cui al punto precedente; 0,5 punti per ogni laurea specialistica o magistrale che sia il naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico; 0,25 punti per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale gia' dichiarata; 1 punto per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso; 0,5 punti per ogni master di primo livello; 1,5 punti per master universitario di secondo livello; 2,5 punti per ogni dottorato ricerca; 2 punti per ogni diploma di specializzazione; 1 punto per la certificazione di livello pari o superiore al B2 della conoscenza della lingua inglese, ottenuta presso un ente certificatore tra quelli individuati con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, n. 118 del 28 febbraio 2017. 5. Ultimata la prova orale di cui al precedente art. 8, la commissione esaminatrice stila, per ciascun codice concorso di cui all'art. 1, comma 1, la graduatoria finale di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito in base ai titoli. 6. La graduatoria finale di merito e' trasmessa dalla commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM.