Art. 9
Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito
1. La valutazione dei titoli e' effettuata dalla commissione
esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei
soli candidati che hanno superato la stessa. Resta fermo che i titoli
non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove
concorsuali non sono presi in considerazione.
2. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di cui al presente bando.
3. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di
tutte le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli in
lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in
italiano, compresi i titoli di studio conseguiti all'estero se
riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte del Ministero
competente.
4. I titoli valutabili, ai fini della stesura della graduatoria
di merito, non potranno superare il valore massimo complessivo di 10
punti. La commissione verifica la corretta attribuzione dei punteggi
autocertificati dai candidati, secondo i seguenti criteri di calcolo:
1,5 punti per votazione da 107 a 110 su 110 con riferimento al
voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior
profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso;
ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita
per il titolo di cui al punto precedente;
0,5 punti per ogni laurea specialistica o magistrale che sia il
naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale
requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo
unico;
0,25 punti per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di
studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione di quelle
propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale gia'
dichiarata;
1 punto per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o
laurea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio utile per
l'ammissione al concorso;
0,5 punti per ogni master di primo livello;
1,5 punti per master universitario di secondo livello;
2,5 punti per ogni dottorato ricerca;
2 punti per ogni diploma di specializzazione;
1 punto per la certificazione di livello pari o superiore al B2
della conoscenza della lingua inglese, ottenuta presso un ente
certificatore tra quelli individuati con decreto del direttore
generale del Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della
Ricerca, n. 118 del 28 febbraio 2017.
5. Ultimata la prova orale di cui al precedente art. 8, la
commissione esaminatrice stila, per ciascun codice concorso di cui
all'art. 1, comma 1, la graduatoria finale di merito, sulla base del
punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova
scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito in base ai
titoli.
6. La graduatoria finale di merito e' trasmessa dalla commissione
esaminatrice alla Commissione RIPAM.