Art. 12 
 
 
                 Assegnazione dei posti ai vincitori 
 
 
    1. I vincitori del concorso  saranno  invitati  a  comunicare  in
ordine di preferenza le Amministrazioni e tutte le  sedi  disponibili
di cui al comma 7 dell'art. 11. 
    2. L'assegnazione  presso  l'Amministrazione  prescelta  avverra'
sulla  base  dei  posti  messi   a   concorso   da   ciascuna   delle
Amministrazioni interessate, tenendo conto delle preferenze  espresse
dai vincitori, nell'ordine di graduatoria e, se del caso,  di  quanto
previsto dall'art. 21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.  104.
In caso  di  omessa  o  insufficiente  indicazione  delle  preferenze
relative  alle  sedi  di  servizio,  si  procedera'  all'assegnazione
d'ufficio. 
    3. I candidati, in caso di nomina, dovranno permanere nella  sede
di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni.