Art. 12 Assegnazione dei posti ai vincitori 1. I vincitori del concorso saranno invitati a comunicare in ordine di preferenza le Amministrazioni e tutte le sedi disponibili di cui al comma 7 dell'art. 11. 2. L'assegnazione presso l'Amministrazione prescelta avverra' sulla base dei posti messi a concorso da ciascuna delle Amministrazioni interessate, tenendo conto delle preferenze espresse dai vincitori, nell'ordine di graduatoria e, se del caso, di quanto previsto dall'art. 21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In caso di omessa o insufficiente indicazione delle preferenze relative alle sedi di servizio, si procedera' all'assegnazione d'ufficio. 3. I candidati, in caso di nomina, dovranno permanere nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni.