Art. 12
Assegnazione dei posti ai vincitori
1. I vincitori del concorso saranno invitati a comunicare in
ordine di preferenza le Amministrazioni e tutte le sedi disponibili
di cui al comma 7 dell'art. 11.
2. L'assegnazione presso l'Amministrazione prescelta avverra'
sulla base dei posti messi a concorso da ciascuna delle
Amministrazioni interessate, tenendo conto delle preferenze espresse
dai vincitori, nell'ordine di graduatoria e, se del caso, di quanto
previsto dall'art. 21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
In caso di omessa o insufficiente indicazione delle preferenze
relative alle sedi di servizio, si procedera' all'assegnazione
d'ufficio.
3. I candidati, in caso di nomina, dovranno permanere nella sede
di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni.