Art. 13
Assunzione dei vincitori
1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale
di lavoro, ai fini dell'assunzione vengono acquisite d'ufficio, ai
sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le informazioni oggetto delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda,
nonche' i dati e i documenti richiesti dall'art. 3 del bando in
possesso delle pubbliche amministrazioni. A tal fine i candidati sono
tenuti ad indicare, nella domanda, tutti gli elementi indispensabili
per il reperimento della documentazione di cui al periodo precedente.
2. Nel caso in cui i vincitori, senza giustificato motivo, non si
presentino nel giorno fissato per la stipula del contratto, sebbene
regolarmente invitati, sono dichiarati rinunciatari con comunicazione
scritta da parte dell'Amministrazione.
3. I vincitori del concorso immessi in servizio sono soggetti ad
un periodo di prova della durata di quattro mesi, sulla base delle
disposizioni contrattuali. Dalla data di immissione in servizio
decorreranno gli effetti economici e giuridici connessi
all'instaurazione del rapporto di lavoro.
4. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso sono
subordinate alle condizioni richieste dalla normativa vigente.