Art. 3 Requisiti di ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; b) godimento dei diritti politici; c) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o equiparate: Scienze economiche (L33); Scienza dell'economia e gestione aziendale (L18); Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); laurea magistrale (LM), appartenente ad una delle seguenti classi: Scienze dell'economia (LM-56); Scienze economico - aziendali (LM 77) - Giurisprudenza (LMG-01); Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63); Relazioni internazionali (LM-52); Scienza della politica (LM-62); o altra laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) secondo l'equiparazione stabilita dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009; diplomi di laurea (DL), di cui all'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, equiparati alle suindicate classi di lauree magistrali (LM). I candidati in possesso dei suddetti titoli di studio rilasciati da un Paese dell'Unione europea sono ammessi a partecipare ove gli stessi siano stati equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; d) idoneita' alla mansione da svolgere. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; e) qualita' morali e condotta incensurabili; f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; g) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico; h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero licenziati da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. 2. Le amministrazioni si riservano di provvedere d'ufficio all'accertamento dei requisiti, nonche' delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.