Art. 3
Requisiti di ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b) godimento dei diritti politici;
c) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o
equiparate: Scienze economiche (L33); Scienza dell'economia e
gestione aziendale (L18); Scienze dei servizi giuridici (L-14);
Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16); Scienze
politiche e delle relazioni internazionali (L-36);
laurea magistrale (LM), appartenente ad una delle seguenti
classi: Scienze dell'economia (LM-56); Scienze economico - aziendali
(LM 77) - Giurisprudenza (LMG-01); Scienze delle pubbliche
amministrazioni (LM-63); Relazioni internazionali (LM-52); Scienza
della politica (LM-62); o altra laurea specialistica (LS) o
magistrale (LM) secondo l'equiparazione stabilita dal decreto
interministeriale del 9 luglio 2009;
diplomi di laurea (DL), di cui all'art. 1 della legge 19
novembre 1990, n. 341, equiparati alle suindicate classi di lauree
magistrali (LM).
I candidati in possesso dei suddetti titoli di studio rilasciati
da un Paese dell'Unione europea sono ammessi a partecipare ove gli
stessi siano stati equiparati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) idoneita' alla mansione da svolgere. L'Amministrazione ha
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del
concorso;
e) qualita' morali e condotta incensurabili;
f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo;
g) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;
h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero licenziati da altro impiego statale, ai sensi
della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi.
2. Le amministrazioni si riservano di provvedere d'ufficio
all'accertamento dei requisiti, nonche' delle eventuali cause di
risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.