Art. 3 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
      b) godimento dei diritti politici; 
      c) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        laurea triennale  (L)  nelle  seguenti  classi  di  laurea  o
equiparate:  Scienze  economiche  (L33);  Scienza   dell'economia   e
gestione aziendale  (L18);  Scienze  dei  servizi  giuridici  (L-14);
Scienze dell'amministrazione e  dell'organizzazione  (L-16);  Scienze
politiche e delle relazioni internazionali (L-36); 
        laurea magistrale (LM), appartenente ad  una  delle  seguenti
classi: Scienze dell'economia (LM-56); Scienze economico -  aziendali
(LM  77)  -  Giurisprudenza   (LMG-01);   Scienze   delle   pubbliche
amministrazioni (LM-63); Relazioni  internazionali  (LM-52);  Scienza
della  politica  (LM-62);  o  altra  laurea  specialistica   (LS)   o
magistrale  (LM)  secondo  l'equiparazione  stabilita   dal   decreto
interministeriale del 9 luglio 2009; 
        diplomi di laurea (DL), di cui  all'art.  1  della  legge  19
novembre 1990, n. 341, equiparati alle suindicate  classi  di  lauree
magistrali (LM). 
    I candidati in possesso dei suddetti titoli di studio  rilasciati
da un Paese dell'Unione europea sono ammessi a  partecipare  ove  gli
stessi  siano  stati  equiparati  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      d) idoneita' alla mansione da  svolgere.  L'Amministrazione  ha
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i  vincitori  del
concorso; 
      e) qualita' morali e condotta incensurabili; 
      f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per  i
cittadini soggetti a tale obbligo; 
      g) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico; 
      h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero licenziati da  altro  impiego  statale,  ai  sensi
della vigente normativa contrattuale, per aver  conseguito  l'impiego
mediante la produzione di documenti  falsi  e,  comunque,  con  mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. 
    2.  Le  amministrazioni  si  riservano  di  provvedere  d'ufficio
all'accertamento dei requisiti,  nonche'  delle  eventuali  cause  di
risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.