Art. 4
Termini per il possesso dei requisiti
1. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dall'art. 5.
2. In caso di difetto dei requisiti prescritti, le
amministrazioni possono disporre, in ogni momento, l'esclusione dal
concorso con provvedimento motivato.
3. I candidati sono ammessi a partecipare alle prove concorsuali
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
4. Qualora le prove d'esame siano precedute dal test di
preselezione di cui all'art. 9, i candidati saranno ammessi con
riserva all'eventuale prova preselettiva e le amministrazioni
procederanno alla verifica dei requisiti prescritti solo dopo lo
svolgimento del test preselettivo e limitatamente ai candidati che
l'abbiano superato.