Art. 4 Termini per il possesso dei requisiti 1. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 5. 2. In caso di difetto dei requisiti prescritti, le amministrazioni possono disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato. 3. I candidati sono ammessi a partecipare alle prove concorsuali con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti. 4. Qualora le prove d'esame siano precedute dal test di preselezione di cui all'art. 9, i candidati saranno ammessi con riserva all'eventuale prova preselettiva e le amministrazioni procederanno alla verifica dei requisiti prescritti solo dopo lo svolgimento del test preselettivo e limitatamente ai candidati che l'abbiano superato.