Art. 4 
 
 
                Termini per il possesso dei requisiti 
 
 
    1. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza del termine stabilito dall'art. 5. 
    2.  In   caso   di   difetto   dei   requisiti   prescritti,   le
amministrazioni possono disporre, in ogni momento,  l'esclusione  dal
concorso con provvedimento motivato. 
    3. I candidati sono ammessi a partecipare alle prove  concorsuali
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti. 
    4.  Qualora  le  prove  d'esame  siano  precedute  dal  test   di
preselezione di cui all'art.  9,  i  candidati  saranno  ammessi  con
riserva  all'eventuale  prova  preselettiva  e   le   amministrazioni
procederanno alla verifica dei  requisiti  prescritti  solo  dopo  lo
svolgimento del test preselettivo e limitatamente  ai  candidati  che
l'abbiano superato.