Art. 8 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice  del  concorso  e'  nominata,  con
successivo decreto, dai Segretari generali della Corte  dei  conti  e
dell'Avvocatura dello Stato e puo' essere integrata da un  componente
esperto in lingua inglese e francese. 
    2. La Commissione esaminatrice del concorso e' costituita da  due
magistrati della Corte dei conti e da un Avvocato dello Stato cha  la
presiede. Svolge le funzioni di Segretario un funzionario della Corte
dei conti della qualifica prevista dall'art. 9, comma 2, del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    3. Almeno  un  terzo  dei  posti  di  componente  della  predetta
Commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art.  57,  lettera
a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.