Art. 8
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice del concorso e' nominata, con
successivo decreto, dai Segretari generali della Corte dei conti e
dell'Avvocatura dello Stato e puo' essere integrata da un componente
esperto in lingua inglese e francese.
2. La Commissione esaminatrice del concorso e' costituita da due
magistrati della Corte dei conti e da un Avvocato dello Stato cha la
presiede. Svolge le funzioni di Segretario un funzionario della Corte
dei conti della qualifica prevista dall'art. 9, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta
Commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57, lettera
a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.