Art. 8 Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice del concorso e' nominata, con successivo decreto, dai Segretari generali della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato e puo' essere integrata da un componente esperto in lingua inglese e francese. 2. La Commissione esaminatrice del concorso e' costituita da due magistrati della Corte dei conti e da un Avvocato dello Stato cha la presiede. Svolge le funzioni di Segretario un funzionario della Corte dei conti della qualifica prevista dall'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 3. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta Commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.