Art. 9
Prove d'esame
1. Gli esami consistono in due prove scritte e in una prova
orale, eventualmente precedute da una preselezione, e vertono sulle
materie indicate nell'art. 10.
2. Ove il numero delle domande sia pari o superiore a 800, le
prove d'esame sono precedute da una preselezione, che consiste in una
serie di quesiti a risposta multipla, nelle materie oggetto delle
prove scritte.
3. Per l'espletamento della prova preselettiva, da effettuarsi
con l'ausilio di sistemi computerizzati, l'Amministrazione puo'
avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale.
4. Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati
diversamente abili con percentuale di invalidita' pari o superiore
all'ottanta per cento, in base all'art. 20, comma 2-bis, della legge
5 febbraio 1992, n. 104.
5. Nel giorno fissato per lo svolgimento della prova
preselettiva, la Commissione procedera' all'estrazione dei quiz da
somministrare ai candidati. Ove la prova preselettiva dovesse
articolarsi su piu' giornate, la Commissione procedera'
all'estrazione dei quiz all'inizio di ciascuna sessione d'esame.
6. Durante la prova preselettiva non e' ammessa la consultazione
di alcun testo.
7. Gli elaborati scritti consegnati dai candidati saranno
custoditi in busta sigillata. Le operazioni di correzione e di
abbinamento saranno effettuate alla presenza della Commissione e di
candidati con procedura automatizzata di carattere anonimo;
8. Con avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del 20
novembre 2020 sara' reso noto il diario delle prove scritte ovvero
quello della eventuale prova preselettiva, comprensivo di giorno,
ora, sede e modalita' di svolgimento. Tale pubblicazione avra' valore
di notifica a tutti gli effetti.
9. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata la
preselezione, risultino collocati in graduatoria entro i primi 800
posti, gli ex aequo, oltre ai candidati di cui al precedente comma 4.
10. L'elenco dei candidati che supereranno la prova preselettiva
e' pubblicato sui siti istituzionali della Corte dei conti e
dell'Avvocatura dello Stato - Sezione amministrazione trasparente -
oltre che sul portale della Corte dei conti di cui all'art. 5, comma
2, del presente bando. Tale pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti ai fini dell'ammissione alle prove scritte.
11. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla
determinazione del punteggio complessivo.
12. E' fatta salva la possibilita' di ricorrere a diverse
modalita' di espletamento delle prove, in coerenza con le
disposizioni previste dalla normativa emergenziale.