Art. 9 Prove d'esame 1. Gli esami consistono in due prove scritte e in una prova orale, eventualmente precedute da una preselezione, e vertono sulle materie indicate nell'art. 10. 2. Ove il numero delle domande sia pari o superiore a 800, le prove d'esame sono precedute da una preselezione, che consiste in una serie di quesiti a risposta multipla, nelle materie oggetto delle prove scritte. 3. Per l'espletamento della prova preselettiva, da effettuarsi con l'ausilio di sistemi computerizzati, l'Amministrazione puo' avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale. 4. Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati diversamente abili con percentuale di invalidita' pari o superiore all'ottanta per cento, in base all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 5. Nel giorno fissato per lo svolgimento della prova preselettiva, la Commissione procedera' all'estrazione dei quiz da somministrare ai candidati. Ove la prova preselettiva dovesse articolarsi su piu' giornate, la Commissione procedera' all'estrazione dei quiz all'inizio di ciascuna sessione d'esame. 6. Durante la prova preselettiva non e' ammessa la consultazione di alcun testo. 7. Gli elaborati scritti consegnati dai candidati saranno custoditi in busta sigillata. Le operazioni di correzione e di abbinamento saranno effettuate alla presenza della Commissione e di candidati con procedura automatizzata di carattere anonimo; 8. Con avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del 20 novembre 2020 sara' reso noto il diario delle prove scritte ovvero quello della eventuale prova preselettiva, comprensivo di giorno, ora, sede e modalita' di svolgimento. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 9. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata la preselezione, risultino collocati in graduatoria entro i primi 800 posti, gli ex aequo, oltre ai candidati di cui al precedente comma 4. 10. L'elenco dei candidati che supereranno la prova preselettiva e' pubblicato sui siti istituzionali della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato - Sezione amministrazione trasparente - oltre che sul portale della Corte dei conti di cui all'art. 5, comma 2, del presente bando. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ai fini dell'ammissione alle prove scritte. 11. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla determinazione del punteggio complessivo. 12. E' fatta salva la possibilita' di ricorrere a diverse modalita' di espletamento delle prove, in coerenza con le disposizioni previste dalla normativa emergenziale.