Art. 9 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Gli esami consistono in due  prove  scritte  e  in  una  prova
orale, eventualmente precedute da una preselezione, e  vertono  sulle
materie indicate nell'art. 10. 
    2. Ove il numero delle domande sia pari o  superiore  a  800,  le
prove d'esame sono precedute da una preselezione, che consiste in una
serie di quesiti a risposta multipla,  nelle  materie  oggetto  delle
prove scritte. 
    3. Per l'espletamento della prova  preselettiva,  da  effettuarsi
con  l'ausilio  di  sistemi  computerizzati,  l'Amministrazione  puo'
avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale. 
    4.  Sono  esentati   dalla   prova   preselettiva   i   candidati
diversamente abili con percentuale di invalidita'  pari  o  superiore
all'ottanta per cento, in base all'art. 20, comma 2-bis, della  legge
5 febbraio 1992, n. 104. 
    5.  Nel  giorno  fissato   per   lo   svolgimento   della   prova
preselettiva, la Commissione procedera' all'estrazione  dei  quiz  da
somministrare  ai  candidati.  Ove  la  prova  preselettiva   dovesse
articolarsi   su   piu'   giornate,   la    Commissione    procedera'
all'estrazione dei quiz all'inizio di ciascuna sessione d'esame. 
    6. Durante la prova preselettiva non e' ammessa la  consultazione
di alcun testo. 
    7.  Gli  elaborati  scritti  consegnati  dai  candidati   saranno
custoditi in busta  sigillata.  Le  operazioni  di  correzione  e  di
abbinamento saranno effettuate alla presenza della Commissione  e  di
candidati con procedura automatizzata di carattere anonimo; 
    8.  Con  avviso,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,  del  20
novembre 2020 sara' reso noto il diario delle  prove  scritte  ovvero
quello della eventuale prova  preselettiva,  comprensivo  di  giorno,
ora, sede e modalita' di svolgimento. Tale pubblicazione avra' valore
di notifica a tutti gli effetti. 
    9. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata la
preselezione, risultino collocati in graduatoria entro  i  primi  800
posti, gli ex aequo, oltre ai candidati di cui al precedente comma 4. 
    10. L'elenco dei candidati che supereranno la prova  preselettiva
e'  pubblicato  sui  siti  istituzionali  della  Corte  dei  conti  e
dell'Avvocatura dello Stato - Sezione amministrazione  trasparente  -
oltre che sul portale della Corte dei conti di cui all'art. 5,  comma
2, del presente bando. Tale pubblicazione ha  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti ai fini dell'ammissione alle prove scritte. 
    11. Il punteggio  della  prova  preselettiva  non  concorre  alla
determinazione del punteggio complessivo. 
    12. E'  fatta  salva  la  possibilita'  di  ricorrere  a  diverse
modalita'  di  espletamento  delle  prove,   in   coerenza   con   le
disposizioni previste dalla normativa emergenziale.